Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009). (18-2-2009)
Liguria
Legge n.3 del 18-2-2009
n.4 del 25-2-2009
Politiche economiche e finanziarie
1-4-2009 / Impugnata
L'articolo 2 della legge in esame è illegittimo per le seguenti motivazioni.
La disposizione in esame autorizza la Regione a bandire concorsi pubblici riservati per la copertura del 50% dei posti vacanti nella programmazione triennale delle assunzioni, per soggetti che prestano servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione e presso gli enti strumentali regionali, che abbiano prestato almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale disposizione risulta illegittima per la mancata previsione di un contestuale concorso pubblico per il restante 50% dei posti vacanti; la percentuale del 50% delle vacanze della dotazione organica da riservare al personale precario viene accettata ormai dalla consolidata giurisprudenza costituzionale soltanto a condizione che coesista la regola del pubblico concorso da garantire almeno in pari percentuale.
La copertura di posti mediante concorso riservato, di fatto totale, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale (Cfr. Sent. n.194/2002).

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