Dettaglio Legge Regionale

Modifica alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). (6-3-2009)
Liguria
Legge n.4 del 6-3-2009
n.5 del 18-3-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
30-4-2009 / Impugnata
La legge regionale in esame, che detta “Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

L'art. 1, che sostituisce la lettera a) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7, prevedendo che, per eliminare ogni forma di razzismo e discriminazione, la Regione Liguria interviene "anche attraverso la manifesta indisponibilità ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati", eccede dalle competenze regionali ed incide nella materia "immigrazione" riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, comma 2, lett. b), Cost.
La disposizione in esame, infatti, affermando che la Regione non è disponibile ad accogliere sul proprio territorio i centri di identificazione ed espulsione degli stranieri extracomunitari immigrati, interferisce con le attività di controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale, che la Costituzione, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 300 del 2005 e n. 156 del 2006), assegna in via esclusiva alla competenza statale.
Più in particolare la disposizione regionale in esame contrasta con l'art. 14 del d. lgs. n. 286 del 1998 ( Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'art. 9 del d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, che attribuisce al Ministro dell'interno - che vi provvede con decreto, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - l'individuazione e la costituzione dei centri di identificazione e di espulsione degli stranieri.
La disposizione regionale in esame rende pertanto inattuabile la normativa statale che prevede l'esistenza di tali centri per regolare la fase preliminare dell’immigrazione con l'ulteriore conseguenza che se tutte le Regioni adottassero un’analoga disposizione, lo Stato vedrebbe svuotate le proprie possibilità di intervento e vedrebbe sottratto al proprio controllo l’intero territorio nazionale.

Per tali motivi si ritiene che la disposizione regionale indicata debba essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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