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Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali. (24-3-2009)
Abruzzo
Legge n.4 del 24-3-2009
n.20 del 27-3-2009
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2009 è stata deliberata l’ impugnativa della legge regionale Abruzzo n. 4 del 24 marzo 2009.
Infatti, l'articolo 5, comma 7, della lr n. 4/2009, disciplinava il divieto di cumulo dell’indennità di carica degli amministratori degli enti locali con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento Europeo e con gli altri emolumenti fissi e variabili derivanti da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici, escludendo tale divieto per gli amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti.
Quest'ultima previsione comportava una ingiustificata disparità di trattamento con i restanti amministratori, ponendosi in contrasto con il principio di uguaglianza tra i cittadini sancito dall'articolo 3 della Costituzione nonché con i principi di ragionevolezza imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Inoltre, violava le disposizioni della legge finanziaria n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che, all'articolo 2, commi 25 e 26, hanno apportato delle modifiche sostanziali agli articoli 82 e 83 del d.lgs. N. 267/2000 (testo unico degli enti locali), introducendo il divieto di cumulo per gli amministratori locali, senza alcuna particolare distinzione per gli amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti.
La legge regionale n. 12/2009, recante "Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile", all'articolo 6, ha abrogato il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 4/2009, recependo i rilievi formulati dal Governo. Infatti, il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009 ne ha deliberato la non impugnativa.
Alla luce delle suddette motivazioni, vengono meno le censure formulate e si ritiene che si possa rinuciare all'impugnazione di cui in premessa.
21-5-2009 /
Impugnata
La legge regionale in esame detta principi generali in materia di riordino degli enti regionali.
In particolare, l'articolo 5, comma 7, disciplina il divieto di cumulo dell’indennità di carica degli amministratori degli enti locali con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento Europeo e con gli altri emolumenti fissi e variabili derivanti da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici, escludendo tale divieto per gli amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti.
Quest'ultima previsione comporta una ingiustificata disparità di trattamento con i restanti amministratori, ponendosi in contrasto con il principio di uguaglianza tra i cittadini sancito dall'articolo 3 della Costituzione nonché i principi di ragionevolezza imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Inoltre, viola le disposizioni della legge finanziaria n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che, all'articolo 2, commi 25 e 26, hanno apportato delle modifiche sostanziali agli articoli 82 e 83 del d.lgs. N. 267/2000 (testo unico degli enti locali), introducendo il divieto di cumulo per gli amministratori locali, senza alcuna particolare distinzione per gli amministratori dei comuni al di sotto dei 5000 abitanti.
Tali disposizioni introdotte dalla legge finanziaria sopra citata vanno qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione - materia in cui la regione ha competenza concorrente - e, pertanto, devono essere considerati come espressione di indefettibili esigenze di carattere unitario, inderogabili da parte delle regioni, ai fini del corretto impiego delle risorse in connessione alla ripartizione delle competenze tra i diversi livelli territoriali di governo.
Per tali motivi si ritiene di proporre l'impugnativa della disposizione regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.
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