Dettaglio Legge Regionale

Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009. (3-4-2009)
Trento
Legge n.4 del 3-4-2009
n.15 del 7-4-2009
Politiche economiche e finanziarie
28-5-2009 / Impugnata
L’art. 3, commi 1 e 6, della legge in esame, recante Modifica della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 recante “Disciplina dell’attività commerciale in Provincia di Trento”, sono illegittimi per i motivi che di seguito si espongono.
L'articolo inserisce il Capo VIII bis, denominato “Vendite al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli”. In particolare, l’art. 17 bis inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge in esame, al comma 4, prevede, che “L’impresa commerciale che intende effettuare una vendita con le caratteristiche di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio; la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione della comunicazione e gli elementi contenuti nella stessa..(..)”. La normativa provinciale così disponendo, prevede in capo all'esercente che voglia effettuare, tra l'altro, vendite promozionali, un obbligo di comunicazione che non è in linea con l’art. 3 del dl 223/2006, conv. in l. n. 248/06, che vieta ogni forma di restrizione a qualunque tipologia di vendita promozionale.
Pertanto la legislazione provinciale, così come formulata impone, anche per quanto concerne le vendite promozionali (cfr. art. 17 bis, comma 4), l’obbligo della comunicazione, contrariamente alla legislazione statale (cfr. art. 3 legge 248/2006) che per questa particolare tipologia di vendita sancisce una completa liberalizzazione, così come specificato anche dal Ministero dello sviluppo economico con circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006.
L'articolo 3, comma 6, che modifica l'articolo 20 della l.p. n. 4/2000, inserisce una sanzione nel caso di mancata comunicazione. La comunicazione di cui alla legge in esame, quindi, non è una mera comunicazione fine a se stessa ma è un vero e proprio obbligo a carico dell'esercente in quanto, ai sensi dell’art. 20, comma 6, della lp n.4/2000, come modificato dall'art. 3, comma 6, della legge in esame, “Chiunque violi le altre disposizioni della presente legge o da essa richiamate, ivi comprese quelle contenute nel capo VIII bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000”. La previsione di un obbligo di comunicazione e la relativa sanzione in caso di inosservanza, contrasta palesemente con la totale liberalizzazione delle vendite promozionali disposte dalla normativa statale su richiamata; tale disposizione non incide sulla materia commercio che è di competenza della provinciale.
La disposizione in esame, piuttosto, incide sulla materia della tutela della concorrenza e la Provincia non ha alcuna competenza in merito (cfr. artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia). Come più volte rappresentato dalla Corte Costituzionale, in ultimo con la sent. n. 430/07 (pronunciandosi proprio sul c.d. "Decreto Bersani"), anche se la materia in esame ad una prima lettura sembra incidere sul «commercio», la questione è molto più complessa e <> che <> La disposizione contenuta all'articolo 3 del dl Bersani <Si tratta dunque di prescrizioni coerenti con l’obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire che le attività di distribuzione dalle stesse considerate possano essere svolte con eguali condizioni. Questa finalità ha, infatti, reso necessario fissare i presupposti in grado di assicurare l’organizzazione concorrenziale del mercato, con quella specificità ineludibile a garantirne il conseguimento.>> (cfr. sent. n. 430/07, punto 3.2.2, considerato in diritto).

Per i suddetti motivi si ritiene di promuovere questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte.

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