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Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani. (6-4-2009)
Lazio
Legge n.9 del 6-4-2009
n.14 del 14-4-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
28-5-2009 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che istituisce e disciplina i distretti socio-sanitari montani, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 5 (nonché agli altri articoli della legge ad essi collegati).
Al riguardo è opportuno premettere che la Regione Lazio non avendo realizzato gli obiettivi previsti dall’Accordo contenente il Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 180, della l. n. 311/04, nonché dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, è stata commissariata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 131/2003.
Con delibera dell’11 luglio 2008, infatti, il Consiglio dei Ministri ha nominato il Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, individuando lo stesso nella Persona del Presidente della Regione pro tempore.
Stante l'intervenuto commissariamento, i menzionati articoli della legge regionale in esame che istituiscono un nuovo tipo di distretti socio- sanitari, definiti "montani", con i rispettivi ospedali e il correlato servizio di elioambulanze, e che prevedono (all'art. 3, comma 5) di poter "derogare a quanto previsto dalla vigente normativa regionale sull'organizzazione del servizio sanitario regionale ed in materia di parametri di riferimento per la dotazione di professionalità qualificate e per il contenimento della spesa", sono costituzionalmente illegittimi per i seguenti motivi:
1) tali articoli, disponendo l’istituzione di nuove strutture sanitarie, senza individuare la relativa copertura finanziaria, e prevedendo la facoltà di derogare alla vigente normativa regionale in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica, per un verso prevedono specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria che esulano dal novero degli interventi ricompresi nel menzionato Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario, e per altro verso comportano impegni di spesa che non sono in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dall’Accordo contenente il Piano. Così disponendo, tali articoli contravvengono a specifici vincoli contenuti nel suddetto Piano di rientro e nel relativo Accordo, che sono volti alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni nei campi della prevenzione e della assistenza territoriale e ospedaliera (art. 1, comma 2, lett. a) e iv) dell’Accordo), e sono strumentali al conseguimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario al fine di non mettere in pericolo l’unità economica della Repubblica (art. 1, lett. b) dell’Accordo). Essi violano pertanto la competenza esclusiva della Stato in materia di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, che trova espressione negli interventi specificamente individuati dal Piano, e contrastano con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso nell'art. 1, comma 796, lett. b) della l. n. 296/2006, che definisce espressamente vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti " gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". Tali articoli violano pertanto l’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., ed eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost..
Inoltre la circostanza che la Regione abbia violato l'accordo stipulato con il Governo per il rientro della spesa sanitaria, si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost..
Infine essendo i maggiori costi previsti dalle disposizioni regionali privi di copertura finanziaria queste ultime si pongono in contrasto con l’art. 81 Cost., secondo il quale ogni legge che imponga nuovi o maggiori oneri finanziari deve indicarne la relativa copertura.
2) Le norme in esame, che, come sopra descritto, comportano una riorganizzazione della rete ospedaliera, interferiscono altresì con il compito affidato al Commissario ad acta dalla delibera del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2008, di realizzare gli interventi prioritari riguardanti il “riassetto della rete ospedaliera” ( lettera a), punto 7 della delibera), individuati dal piano di rientro e volti alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali norme regionali, pertanto, intervenendo illegittimamente nella procedura di commissariamento, in contraddizione con l’esercizio di un potere costituzionalmente esercitato, determinano un'alterazione nel rapporto tra il Governo ed il Commissario (le cui prerogative sono previste dall'art. 4 del d. l. n. 159 del 2007, convertito in legge n. 222 del 2007), ponendosi in contrasto con l’art. 120, comma 2, Cost., e mettendo a rischio l'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, cui l’attività del Commissario è preordinata nella realizzazione degli interventi previsti dal piano di rientro, nonché il principio di leale collaborazione, con conseguente violazione anche dell’ art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e degli artt. 117 e 118 Cost.
La Corte Costituzionale ha del resto più volte affermato che l’articolo 120 della Costituzione, lungi dal rappresentare l’unica forma di potere sostituivo esistente, “deriva, invece, dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, la possibilità di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle funzioni amministrative, taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello Stato, quali sono il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il mantenimento dell’unità giuridica ed economica del complessivo ordinamento repubblicano” (cfr. sentt. Corte cost. nn. 43 e 73 del 2004).
Si segnala che l’illegittimità delle disposizioni sopra censurate (e di quelle ad esse connesse) - evidenziata nella riunione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza svoltasi il 1° aprile 2009, nel corso della quale la legge è stata ritenuta in “palese contrasto con gli obiettivi del Piano di rientro e con i decreti commissariali sulla riorganizzazione della rete ospedaliera” - ha dato luogo alla sospensione dell’efficacia della legge in esame da parte del Commissario ad acta, che vi ha provveduto, con decreto del 13 maggio 2009, in virtù della facoltà conferitagli dalla menzionata delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008 (alla lettera b), ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. b) della legge n. 296 del 2006.
In considerazione dell’avvenuta sospensione, oltre che degli esiti delle verifiche del Tavolo e del Comitato sopra menzionati, il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 maggio 2009 ha deliberato l’anticipazione di somme alla regione Lazio a titolo di finanziamento del servizio sanitario.
Per i motivi esposti si ritiene che le disposizioni sopra menzionate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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