Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di bonifiche di siti contaminati. (9-4-2009)
Liguria
Legge n.10 del 9-4-2009
n.6 del 15-4-2009
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Il Governo , con delibera del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009 ha impugnato la legge regionale in oggetto, che detta norme in materia di bonifica dei siti contaminati.
Si è infatti rilevato che essa presentasse aspetti di illegittimità costituzionale relativamente ad alcune previsioni difformi dalle norme statali di riferimento contente nel Codice dell'Ambiente, considerato che la disciplina dei rifiuti, come ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. nn. 10/2009 e 61/2009), è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione.
Sono apparse quindi illegittime, perché non conformi alle norme statali di riferimento, alcune disposizioni regionali, riguardanti, in particolare :
- la disciplina del l’anagrafe dei siti da bonificare, per la parte in cui non faceva menzione, nell’ambito della propria elencazione, dei siti sottoposti a “ripristino ambientale”, come invece stabilito dall’articolo 251, comma 1, del decreto legislativo n.152/06 e, nell’elencare i soggetti cui è necessario dare comunicazione dell’inclusione nell’ anagrafe dei siti di cui trattasi non menzionava l'Ufficio tecnico erariale competente, come invece previstodalla stessa norma statale .
- la mancata previsione, nell'ambito della procedura amministrativa da attuare in caso di evento contaminante, della " potenzialità" dell evento, come richiesto dal Codice ambientale;
- la definizione dei “siti industriali dismessi” che differiva da quella statale contenuta nel Codice dell'Ambiente ;
- l'utilizzo delle acque di falda, che veniva consentito in deroga al principio generale fissato dall’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 che vieta di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente
Per i motivi sopra esposti si è quindi impugnata la legge .ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Con l'articolo 4 della legge regionale n. 33/2009 , recante "Adeguamento della legilazione regionale", la Regione Liguria è intervenuta sulle norme della l.r. 10/2009 impugnate, in parte modificandole nel senso indicato dal Governo e in parte abrogandole.

Si ritiene quindi, su conforme parere del competente Ministero dell'Ambiente, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso.
12-6-2009 / Impugnata
La legge, che detta norme in materia di bonifica dei siti contaminati, in attuazione delle disposizioni statali contenute nella Parte IV – Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente ad alcune previsioni che si presentano difformi dalle norme statali di riferimento.
In via preliminare, si deve evidenziare che la disciplina dei rifiuti, come da ultimo ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. nn. 10/2009 e 61/2009), è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione, e che «la disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sent. nn. 378 del 2007, 62 e 104 del 2008).
Pertanto, tale competenza esclusiva si traduce in una disciplina statale volta a garantire un quadro di uniformità e certezza della disciplina del bene ambiente in quanto interesse “primario” e “assoluto” (cfr. sent. nn. 151 del 1986 e n. 641 del 1987).
Ciò premesso si presentano illegittime le seguenti disposizioni regionali :
1) La norma contenuta all’articolo 8, co. 1, che disciplina l’anagrafe dei siti da bonificare, non fa menzione, nell’ambito della propria elencazione, dei siti sottoposti a “ripristino ambientale”, in contrasto con la disciplina statale contenuta nell’articolo 251, comma 1, del decreto legislativo n.152/06 che individua puntualmente i contenuti dell’Anagrafe dei siti da bonificare nell’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi, nell’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica e negli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.
Parimenti difforme si presenta il comma 3 dell’art. 8 della legge regionale in parola laddove, nell’elencare i soggetti cui è necessario dare comunicazione dell’inclusione nell’ anagrafe dei siti di cui trattasi non menziona l'Ufficio tecnico erariale competente, come previsto al comma 2 del citato articolo 251.
2) L’articolo 9 , comma 1, della LR in esame, rubricato “Procedure amministrative ordinarie”, nel descrivere la procedura amministrativa da attuare in caso di evento contaminante, non prevede , come invece richiesto dall' articolo 242 del decreto legislativo n.152/06 , che l'evento possa anche essere potenziale. La citata norma statale , infatti, disciplina le procedure in caso di eventi "potenzialmente” contaminanti il cui verificarsi può essere, per l’appunto, anche solo potenziale e di non certa concretizzazione. La conseguenza del mancato riferimento alla potenzialità della contaminazione è che il responsabile dell’inquinamento metterebbe in opera la procedura prevista dalla norma solo in caso di reale verificarsi dell’evento inquinante e non anche nel caso del solo possibile verificarsi dello stesso, in contrasto quindi con la citata norma statale di riferimento.
3) la norma contenuta nell'art. 10 rubricato “siti industriali dismessi”, al comma 1 definisce questi ultimi quali «aree caratterizzate dalla cessazione dell’attività e ricomprese nell’Anagrafe di cui all’articolo 8 ( Anagrafe dei siti da bonificare)». Diversamente, la dizione della norma statale contenuta al comma 1, lettera h) dell’articolo 240 del d.lgs. n. 152/06 recita, «sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive».
La disposizione regionale differisce da quella statale, poiché, da un lato, ai fini dell’individuazione di un sito dismesso aggiunge la condizione dell’inclusione nell’Anagrafe, mentre tale elemento non compare nella disposizione del d.lgs. 152/2006, e, dall’altro lato, descrive in modo generico l’attività svolta nel sito, che invece l’articolo 240 del d.lgs. 152/2006 individua specificamente nelle sole attività produttive. Ciò potrebbe comportare che un sito che secondo la normativa statale sarebbe qualificato come sito dismesso potrebbe non essere tale per la disciplina regionale, e viceversa, vanificando in tal modo la finalità della previsione in capo allo Stato della competenza a stabilire standard e criteri uniformi in materia di rifiuti.
4) la disposizione di cui all’ art. 12, rubricato “Acque di falda”, al comma 1 , prevede che il prelievo delle acque di falda nel corso di interventi di bonifica ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso «non necessita di concessione di derivazione d’acqua». Tale disposizione, per un senso, ripropone la medesima rubrica della corrispondente disciplina statale contenuta all’art. 243 del d.lgs. 152/2006 ma non ne riporta i contenuti poiché si limita a disciplinare la fase di prelievo delle acque senza curarsi di regolare la successiva fase di scarico, ma per altro verso, dispone una deroga priva di fondamento normativo al principio generale fissato dall’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 il quale recita: “ … Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente … ”.
Sulla base di quanto sopra descritto le citate norme regionali, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale vigente, presentano profili di illegittimità per violazione dell’art.117, comma 2, lett. s) Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Per i motivi sopra esposti si propone l’impugnativa della legge ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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