Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. (28-4-2009)
Liguria
Legge n.12 del 28-4-2009
n.7 del 29-4-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009, il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Liguria n. 12 del 28 aprile 2009, recante “Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”.
È stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune sue previsioni (artt. 1, 2 e 3, commi 2, 3 e 4), prevedendo stabilizzazioni di personale precario e nuove assunzioni presso gli IRCCS e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, peraltro senza individuare la relativa copertura finanziaria, per un verso risultavano in contrasto con specifici vincoli contenuti nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario stipulato dalla Regione il 6 marzo 2007, e per altro verso ampliavano illegittimamente il novero dei destinatari delle procedure di stabilizzazione. Esse violavano pertanto il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., nonché le disposizioni delle leggi finanziarie dello Stato recanti i principi di coordinamento della finanza pubblica in materia di rientro dallo stato di disavanzo e in materia di stabilizzazione del personale precario, in violazione dell' art. 117, terzo comma, Cost. Contrastavano inoltre con il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché, risultando prive di copertura finanziaria, con l'art. 81 Cost.
Successivamente, la Regione Liguria, con la legge n. 42 del 21 ottobre 2009, recante “Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2009, n. 12”, ha effettuato nei confronti delle disposizioni oggetto di censura una serie di abrogazioni, modifiche ed integrazioni tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale.
Infatti, l’art. 1 di tale ultima legge regionale ha disposto l’abrogazione degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 12/2009, relativi alle stabilizzazioni di personale precario.
Inoltre, l’art. 2 ha apportato modifiche all’art. 3 sotto vari profili. Eliminando il riferimento all’art. 12, comma 1, d.lgs. 288/2003, ed indicando espressamente i due IRCSS di diritto pubblico cui si applica la norma, ha superato la censura relativa all’imposizione della pubblica selezione per l’assunzione di personale da parte degli IRCCS di diritto privato, comportante la violazione degli artt. 33 e 117, comma 2, lett. l), Cost. Evidenziando, poi, che il servizio prestato a qualsiasi titolo dal personale degli IRCSS può essere considerato esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso al corrispondente profilo professionale, ha superato le censure aventi ad oggetto i commi 3 e 4 dell’art. 3 della precedente legge regionale, che si riteneva violassero i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché i principi di coordinamento di finanza pubblica, in contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost.
Il Consiglio dei Ministri, in data 27 novembre 2009, ha deliberato la non impugnativa della l.r. n. 42/2009.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della l.r. n. 12/2009, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
12-6-2009 / Impugnata
La legge in esame, recante “Disposizioni relative all’assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 1, 2, e 3, commi 3 e 4.

E’ opportuno premettere che la regione Liguria, per la quale è stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tali da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il 6 marzo 2007 un accordo con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Ciò premesso, gli articoli della legge in esame sopra menzionati, che prevedono stabilizzazioni di personale precario (artt. 1 e 2) e nuove assunzioni (art. 3, commi 3 e 4) presso gli IRCCS e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, senza individuare la relativa copertura finanziaria, per un verso prevedono specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria che esulano dal novero degli interventi ricompresi nel menzionato Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario, e per altro verso comportano impegni di spesa che non sono in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dall’Accordo contenente il Piano. Così disponendo, tali articoli contravvengono a specifici vincoli contenuti nel suddetto Piano di rientro e nel relativo Accordo, che sono volti alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni nei campi della prevenzione e della assistenza territoriale e ospedaliera (art. 1, comma 3, lett. a) dell’Accordo), e sono strumentali, anche attraverso l’individuazione di provvedimenti di razionalizzazione della spesa riguardante il personale del servizio sanitario assunto a tempo indeterminato, determinato e con modalità di lavoro flessibile (come previsto dall’art. 1, comma 3, lett. b) e iv), nonché art. 3, comma 6, dell’Accordo), al conseguimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario, al fine di non mettere in pericolo l’unità economica della Repubblica (art. 1, lett. b) dell’Accordo). Essi violano pertanto la competenza esclusiva della Stato in materia di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni e i principi fondamentali in materia di tutela della salute che trovano espressione negli interventi specificamente individuati dal Piano, e contrastano con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso nell'art. 1, comma 796, lett. b) della l. n. 296/2006, che definisce espressamente vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti " gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". Tali articoli violano pertanto l’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., ed eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost..
Inoltre la circostanza che la Regione abbia violato l'accordo stipulato con il Governo per il rientro della spesa sanitaria, si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost..
Infine essendo i maggiori costi previsti dalle disposizioni regionali privi di copertura finanziaria queste ultime si pongono in contrasto con l’art. 81 Cost., secondo il quale ogni legge che imponga nuovi o maggiori oneri finanziari deve indicarne la relativa copertura.

Inoltre, gli articoli sopra menzionati presentano i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) L’articolo 1 prevede che “il personale dedicato alla ricerca in attività presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale è assimilabile a quello dedicato all’assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale”.
Tale articolo, formulato in maniera generica e poco chiara, eccede dalle competenze regionali. Infatti, se con le parole “personale dedicato alla ricerca” l’articolo intende riferirsi al personale dipendente del servizio sanitario esso contrasta con la legislazione nazionale (d. lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e d. lgs. n. 288/2003) nonché con la disciplina contrattuale vigente per il comparto degli enti del SSN, i quali regolamentano l’inquadramento giuridico ed economico del personale in maniera uniforme, senza operare alcuna distinzione tra personale addetto all’assistenza e personale addetto alla ricerca, e senza contemplare una disciplina specifica per il personale “dedicato alla ricerca”. Pertanto la norma regionale in esame non trova alcuna giustificazione e si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice Civile.
Se invece con l’espressione “personale dedicato alla ricerca” l’articolo intende riferirsi a personale assunto con forme di rapporto flessibile o “a progetto” (fattispecie prevista dall’ art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 11, comma 2 del d. lgs. n. 288 del 2003), esso è incostituzionale in quanto opera un inquadramento e una stabilizzazione di personale precario violando i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In particolare, con specifico riferimento al principio del pubblico concorso, la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito (sent. n. 81/2006) che “il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” (si vedano in argomento anche le sentenze n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione.

2) L’articolo 2, che sostitusce l’art. 5, comma 1, della l. r. n. 14/2007 ( già sostituito dall’art. 12, comma 1, della l. r. n. 10/2008 e ulteriormente modificato dall’art. 4 della l. r. n. 20/2008), prevede la stabilizzazione del personale non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale assunto con contratto a tempo determinato o utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre tipologie di lavoro flessibile.
La norma è incostituzionale sotto vari aspetti:
- disponendo la stabilizzazione del personale utilizzato con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e con altre tipologie di lavoro flessibile senza il preventivo espletamento di prove selettive contrasta con il principio contenuto nell’ art. 1, commi 558 e 519, della l. n. 296 del 2006 secondo il quale “ alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse da quelle di natura concorsuale, o previste da norme di legge, si provvede previo espletamento di prove selettive”.
- prevedendo la stabilizzazione di personale "assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile" contrasta con le previsioni dell’art. 3, comma 96, della legge n. 244/2007, che esclude tale tipo di stabilizzazione, demandando ad un futuro DPCM (non ancora emanato) l'individuazione delle tipologie di lavoro flessibili, i relativi requisiti, nonché le modalità di valutazione da applicare nelle prove selettive ai fini dell’inserimento nei piani di stabilizzazione,
- riferisce tali procedure di stabilizzazione al triennio 2009- 2011 anziché al triennio 2008- 2010 (come previsto nelle menzionate leggi finanziarie) e differisce al 31 dicembre 2008 il termine (del 28 settembre 2007) stabilito dall’art. 90 della l. n. 244 del 2007 ai fini del conseguimento dell’anzianità di servizio necessaria per accedere a tali procedure. Inoltre consente l’accesso alle procedure di stabilizzazione al personale in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge regionale e differisce in tal modo il termine del 1° gennaio 2008 fissato dalla medesima norma finanziaria statale.
Con tali previsioni la norma regionale amplia illegittimamente il novero dei possibili destinatari delle procedure di stabilizzazione, ponendosi in contrasto, per gli aspetti descritti, con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica contenuti negli articoli delle leggi finanziarie dello Stato 2007 e 2008 sopra indicati, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Inoltre tale norma, potendo dar luogo ad un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In particolare con specifico riferimento ala materia del pubblico concorso i principi generali enunciati dalla Consulta (illustrati al punto 1) conducono a ritenere che le misure relative alla stabilizzazione del personale precario contenute nelle leggi finanziarie statali debbano considerarsi eccezionali e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica che consenta una loro applicazione a fattispecie dalle stesse leggi non contemplate.

3) L’art. 3, comma 2, prevede che gli IRCCS di diritto privato (di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2003) nell’assumere il personale, al fine del perseguimento delle loro attività di ricerca, devono utilizzare la “ pubblica selezione”. Così disponendo la norma regionale stabilisce regole di natura pubblicistica per un ente privato e contrasta con il principio costituzionalmente garantito, richiamato dallo stesso art. 12 del decreto legislativo 288/2003, “dell’autonomia giuridico- amministrativa degli IRCCS di diritto privato”, in violazione dell’art. 33 Cost, Inoltre tale norma regionale incide su rapporti di diritto privato in contrasto con l’art.117, secondo comma, lett.l).


4) L’articolo 3, comma 3, prevede l’equiparazione, ai soli fini della valutazione dei titoli, del servizio prestato nell’ambito dei programmi di ricerca o quale collaboratore coordinato e continuativo presso gli IRCCS a quello prestato a tempo determinato o di ruolo. La disposizione, ove riferita alla valutazione dei titoli nell’ambito di procedure concorsuali degli IRCCS pubblici, derogando alla disciplina generale in materia concorsuale recata dal D.P.R. n. 483/1997 e dal D.P.R. n. 220/2001, emanati in attuazione dell’art. 18 del d. lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, determina un trattamento di miglior favore rispetto al restante personale del servizio sanitario nazionale operante nelle altre regioni, con conseguente violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

5) L’articolo 3, comma 4, estendendo “le precedenti disposizioni” anche al personale che svolge attività di ricerca presso le aziende e gli altri enti sanitari della Regione, per un verso incorre nelle medesime violazioni rilevate al punto 3) in riferimento al comma 3, per altro verso, comporta l’applicazione alle aziende sanitarie delle disposizioni concernenti la possibilità di procedere ad assunzioni di personale anche a tempo indeterminato, che il comma 1 dello stesso art. 3 circoscrive agli IRCCS di diritto privato. Così disponendo la norma regionale in esame, contrasta con l’obiettivo di contenimento della spesa riguardante il personale previsto dall’art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006, che si configura quale norma di coordinamento di finanza pubblica, e viola pertanto l’art. 117, comma 3, Cost.

Per i motivi esposti si ritiene che le disposizioni regionali censurate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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