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Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale. (29-4-2009)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.9 del 29-4-2009
n.18 del 6-5-2009
Politiche ordinamentali e statuti
26-6-2009 /
Impugnata
Con la legge in esame la Regione Friuli Venezia Giulia interviene per ridefinire il quadro ordinamentale di riferimento rappresentato dalla legge regionale n. 62/1988 "Norme in materia di polizia locale", emanata per dare attuazione in ambito regionale ai principi contenuti nella legge n. 65/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale". Lo statuto di autonomia, articolo 5, comma 1, punto 13 aveva riconosciuto alla regione potestà legislativa concorrente nella materia della "polizia locale". A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa esclusiva in ordine alla polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, lettera h) Cost.), in base all' articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, è estesa alla Regione Friuli Venezia Giulia la competenza legislativa esclusiva in tale materia, sia pure nei limiti della competenza statale relativamente all' ordine pubblico e sicurezza. Tali ultime materie non risultano infatti attribuite alla competenza legislativa regionale esclusiva o concorrente, previste dagli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia, e pertanto costituiscono limiti alla potestà legislativa regionale stessa.
La legge, pertanto, eccede dalla competenza statutaria di cui agli articoli 4 e 5 ed è censurabile per le seguenti motivazioni:
1) l'articolo 2, comma 1, lettera h) ove prevede che la regione promuova "lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere" eccede la competenza statutaria della Regione, la quale, per le motivazioni sopra addotte, ha soltanto competenza legislativa esclusiva nella materia della "polizia locale" (articolo 5, comma 1, punto 13). Tale previsione, che deve realizzarsi presumibilmente mediante accordi con i paesi limitrofi, estende l'ambito delle competenze regionali, in quanto le politiche di sicurezza non rientrano tra le materie per le quali le Regioni possano concludere accordi con Stati ed enti territoriali interni ad altri Stati, invadendo l'esclusiva competenza statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h) Cost., che secondo, un costante indirizzo della Corte Costituzionale, è da configurarsi come settore riservato allo Stato, relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale (cfr. sent. n. 407/2002);
2) l'articolo 5, comma 1, ove prevede che la Regione promuova e sostenga finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, "ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine", seppur nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia, esula dalla competenza statutaria, in quanto non è presente nello statuto di autonomia alcuna disposizione che si riferisca all'utilizzo delle associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine, contrastando, quindi, con la competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h) Cost.;
3) l'articolo 8, comma 6, nella parte in cui prevede che nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, "la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento", esula dalla competenza statutaria, in quanto invade l'ambito di competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lettera h) Cost.), contrastando con la legge n. 65/86, che definisce "ausiliarie" le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale (art. 5, comma 1, lettera c)), ed inoltre, prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborino, " nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità" (art 3);
4) l'articolo 10 disciplina i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, prevedendo che i comuni e le province istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino l'organizzazione ed il funzionamento (comma 1). Tuttavia, non compete alla Regione ed esorbita dalla competenza statutaria, la facoltà di disciplinare minuziosamente il contingente numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale né lo stato giuridico del personale ed il relativo trattamento economico (disposizioni previste nei commi 4, 5, 6, 7 e 8), invadendo la sfera di competenza dei comuni che sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, equiordinati alle regioni, così come sancito dall'articolo 114 Cost. Inoltre, tali disposizioni sono attribuite dalla legislazione statale ai regolamenti comunali di cui agli articoli 4 e 7 della legge n. 65/86, prevedendo specificamente all'articolo 6, comma 2, punto 1 e segg., che le competenze della regione si limitino a stabilire " le norme generali per l'istituzione del servizio ", tenendo conto solamente della classe alla quale sono assegnati i comuni;
5) l'articolo 15, comma 1, prevede che " Gli agenti della polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria. Gli ispettori e i commissari della polizia locale sono ufficiali di polizia giudiziaria. Il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia,… non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria", peraltro, omettendo qualunque tipo di riferimento alla vigente normativa statale in materia. Tale disposizione eccede dalla competenza statutaria, in quanto la regione non ha competenza legislativa in materia di corpi di polizia giudiziaria, in contrasto pertanto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 Cost.
Infatti, la polizia giudiziaria, a norma degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, opera di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione della legge penale. Pertanto, "la regione non è competente a disporre il riconoscimento, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato", come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003;
6) l'articolo 18, commi 1 e 4, prevede che il personale di polizia locale sia dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale e che gli addetti alla polizia locale espletino "muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell' ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento".
Tali disposizioni esulano dalla competenza legislativa della regione, in quanto è competenza esclusiva dello Stato la disciplina in materia di "armi, munizioni ed esplosivi" di cui all'articolo 117, comma 2, lettera d) Cost.. Infatti, l'articolo 5, comma 5, della l. n. 65/86 prevede che solamente "gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti…". Peraltro, è demandata al Prefetto il conferimento al suddetto personale, previa comunicazione al Sindaco, della qualità di agente di pubblica sicurezza, (art. 5, comma 2, l.n.65/86).
Per i motivi sopra esposti si ritiene che le disposizioni censurate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale.
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