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Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni (25-3-2022)
Molise
Legge n.2 del 25-3-2022
n.17 del 4-4-2022
Politiche economiche e finanziarie
26-5-2022 /
Impugnata
La legge regionale in esame presenta profili di illegittimità costituzionale e va impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per le seguenti motivazioni.
L’articolo 2 individua la copertura degli oneri relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 1, derivanti da sentenze esecutive, sulle risorse del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ormai decorso.
Tale disposizione è in contrasto con il principio contabile dell’annualità del bilancio di cui all’art. 3 del d.lgs. 118/2011 e viola pertanto l’art. 117, secondo comma, lett. e) della Cost., riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 novembre 2021 è stata disposta la variazione di bilancio mediante utilizzo dell’accantonamento annuale per il fondo rischi legali. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 479 in data 29 dicembre 2021 è stata approvata la Proposta di legge di riconoscimento del debito fuori bilancio in parola.
La richiamata variazione compensativa, a giudizio della Regione, deve intendersi come già effettuata e poteva l’art. 2 far riferimento, più semplicemente, alla copertura finanziaria.
Considerata la natura e l’esercizio contabile della copertura (utilizzo fondo rischi legali per esercizio 2021), nonché la natura del debito (sentenza esecutiva), l’Ente sostiene di aver provveduto all’impegno di spesa nell’esercizio 2021 in data 31 dicembre, ritenendo che la scadenza dell’obbligazione ricadesse nell’esercizio di emersione del debito e vincolando il solo pagamento all’avvenuto riconoscimento del debito stesso da parte del Consiglio regionale.
Sebbene il comma 4 dell’art. 73 del D.lgs. 118/2011 consenta il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) (sentenze esecutive) al Consiglio regionale o alla Giunta regionale, la Regione Molise, con la promulgazione della legge in esame, ha attribuito la competenza del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in questione al Consiglio regionale.
Giova richiamare, al riguardo, anche il principio applicato 9.1 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2021 in materia di debiti fuori bilancio. L’anzidetta disposizione statale prevede che “L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”.
Pertanto, la Regione non poteva impegnare le risorse prima del riconoscimento del debito fuori bilancio, avvenuto, in questo caso, tramite la legge regionale de qua.
L’intera operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere imputata al 2022, ovvero attribuendo tanto gli oneri quanto le rispettive variazioni di bilancio (e relativi impegni di spesa) all’esercizio in cui i debiti sono riconosciuti con legge regionale in argomento (esercizio 2022). Ciò comporta che gli impegni già imputati all’esercizio 2021 debbano essere cancellati, utilizzando gli accantonamenti che vi hanno fornito copertura per le variazioni relative al 2022. Gli impegni registrati nel 2021, prima del riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio, non dovranno risultare nel rendiconto 2021.
Alla luce di quanto sopra, si impugna la legge in esame ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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