Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011. (25-3-2022)
Molise
Legge n.4 del 25-3-2022
n.17 del 4-4-2022
Politiche economiche e finanziarie
26-5-2022 / Impugnata
La legge regionale in esame presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 1 e va impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per le seguenti motivazioni.

La disposizione in esame individua la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi al rimborso ad alcuni comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio Regionale 2011, sulle risorse del bilancio di previsione 2021- 2023, esercizio 2021, ormai decorso.

Tale copertura viola il principio contabile dell’annualità del bilancio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Risulta conseguentemente violato l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 29 dicembre 2021 veniva effettuata la variazione di bilancio, in esecuzione della L.R. n. 7 del 29 dicembre 2021 di Assestamento, mediante utilizzo dell’accantonamento alle partite potenziai (ai sensi dell’art.51 comma 6 lettera e) del D.lgs. 118/2011) e contestuale incremento della Missione 1, Programma 7, Titolo 1.
L’Ente sostiene che la copertura del debito in parola è stata garantita tramite l’utilizzo di specifico accantonamento al risultato di amministrazione al 31.12.2020 appostato in sede di rettifica della Proposta di Legge regionale di Rendiconto generale 2020 (DGR n. 404 del 30.11.2021), a seguito della Decisione del Giudizio di Parifica della Sezione regionale della Corte dei conti (Deliberazione n.80 del 22.11.2021). Con la citata DGR n. 404, al fine di superare le eccezioni dell’Organo di Controllo, è stato quantificato in euro 2.300.000,00 l’accantonamento per partite potenziali (di cui il debito in parola pari ad euro 1.343.493,60 rappresenta un di cui).
L’Ente ha registrato l’impegno di spesa nell’esercizio 2021, in data 31 dicembre, ritenendo che la scadenza dell’obbligazione ricadesse nell’esercizio di emersione del debito e vincolando il solo pagamento all’avvenuto riconoscimento del debito da parte del Consiglio regionale.
La proposta della legge in esame è stata approvata in data 30 dicembre 2021 con deliberazione della Giunta Regionale n. 498.

Giova tuttavia richiamare, al riguardo, anche il principio applicato 9.1 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2021 in materia di debiti fuori bilancio. L’anzidetta disposizione statale prevede che “L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”.

Pertanto, la Regione non poteva impegnare le risorse prima del riconoscimento del debito fuori bilancio, avvenuto, in questo caso, tramite la legge regionale de qua.

L’intera operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere imputata al 2022, ovvero attribuendo tanto gli oneri quanto le rispettive variazioni di bilancio (e relativi impegni di spesa) all’esercizio in cui i debiti sono riconosciuti con legge regionale in argomento (esercizio 2022). Ciò comporta che gli impegni già imputati all’esercizio 2021 debbano essere cancellati, utilizzando gli accantonamenti che vi hanno fornito copertura per le variazioni relative al 2022. Gli impegni registrati nel 2021, prima del riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio, non dovranno risultare nel rendiconto 2021.

Alla luce di quanto sopra, si impugna la legge in esame ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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