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Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. (29-6-2009)
Piemonte
Legge n.19 del 29-6-2009
n.26 del 2-7-2009
Politiche infrastrutturali
24-7-2009 /
Impugnata
La legge regionale, relativa al “Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” presenta aspetti di illegittimità costituzionale per i seguenti motivi:
a) l'art.5, comma 1, lett.c) e collegato art. 8, comma 4, istituisce fra le aree protette le zone naturali di salvaguardia, dove è consentita l'attività venatoria. Tali disposizioni si pongono in contrasto con l'art. 22, comma 6, della l. n. 394/1991 che vieta l'attività venatoria nelle aree protette, incidendo nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma 2 lett.s) cost.
b) l'art 7, comma 2, tra le finalità assegnate ai soggetti gestori delle aree protette, introduce alla lettera a) numeri 3 e 4, nonché alla lett. d) numero 1, le seguenti:
1) "tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico";
2) "garantire….il recupero dei valori paesaggistici-ambientali";
3) "tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico o culturale oggetto di protezione".
Orbene, la finalità di "tutelare il patrimonio storico-culturale e architettonico", si pone in diretto contrasto con le previsioni dell'art. 118 della Costituzione, così come attuato dai citati articoli 4 e 5 del Codice, nonché dalla parte II del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, secondo i canoni di adeguatezza e differenziazione. Quanto, poi, alla finalità di "garantire…il recupero dei valori paesaggistico-ambientali" contrasta con le previsioni della parte III del Codice, che assegna la funzione di recupero dei valori paesaggistici alla pianificazione paesaggistica congiunta Stato-Regione, obbligatoria almeno per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Infine, la "tutela, gestione, valorizzazione del patrimonio archeologico" è riservata all'Amministrazione statale, salvo che la legge statale non preveda forme di intesa e coordinamento tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'art. 118 Cost.
Per tali ragioni, la disposizione regionale risulta in contrasto con l'art.117 co.2, lett.s), co.3 in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e 118 Cost.
c) L’art. 26, comma 1, assegna al piano area il valore di piano territoriale regionale sovraordinato a tutti i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello; l’art. 27, comma 3, prevede, coerentemente rispetto alla previsione precedente, che le norme contenute nei piani naturalistici “sono vincolanti ad ogni livello”. Il combinato disposto delle citate previsioni normative regionali non è conforme all’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che stabilisce il principio della prevalenza del piano paesaggistico “sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”. Tale questione è stata peraltro già definita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2008, in cui è stata annullata una precedente legge della stessa regione Piemonte, la legge 19 febbraio 2007, n. 3, che conteneva un’analoga previsione. In quell’occasione è stato riaffermato “il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004”.
Su tali basi, la norma regionale viola l'art.117 co.2 lett. s) Cost.
d) l'Allegato B, recante l'articolazione su più livelli della fase di valutazione di incidenza, al -LIVELLO II- "Valutazione appropriata", ultimo periodo, afferma che: «In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione».
Questa prescrizione è contraria alla disciplina statale contenuta nell'art. 5, comma 9 del D.P.R n. 357/1997, la quale afferma che: "qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria…". Sussiste, dunque, l’obbligo di adottare misure di compensazione e non di mitigazione come invece sostiene la legge regionale in esame. Le misure di mitigazione, infatti, seguono l’eventuale conclusione positiva della valutazione di incidenza.
Quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. 357/1997 risulta espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'Ambiente, ai sensi dell'art.117 co.2 lett.s) Cost., violata dalla disposizione regionale.
Per questi motivi la legge è costituzionalmente illegittima e deve pertanto essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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