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Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). (17-6-2009)
Valle Aosta
Legge n.18 del 17-6-2009
n.28 del 14-7-2009
Politiche infrastrutturali
3-9-2009 /
Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive, nonché modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), presenta i seguenti aspetti di illegittimità costituzionale :
1) La disposizione contenuta nell’articolo 4, che introduce l’articolo 90 bis nella legge regionale n. 11/1998, nel disciplinare l’ampliamento degli esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere, nelle more di adeguamento dei PRG, contrasta con la normativa statale nella misura in cui non appone una clausola di salvezza per la normativa sulla valutazione di impatto ambientale per i casi in cui le strutture alberghiere superino i 300 posti letto. In tale ipotesi, infatti, la disciplina statale impone, al punto 8 a) dell’allegato IV alla parte seconda al d.lgs. n. 152/2006, la verifica di assoggettabilità a VIA regionale. La medesima normativa, inoltre, si pone in contrasto con la disciplina statale in materi di difesa del suolo nella misura in cui non prevede l’esclusione degli interventi di ampliamento in tutti i casi in cui le norme di attuazione di piani di bacino o la normativa di salvaguardia non lo consentono. Infatti ai sensi dell’articolo 65, co 4 e 5 del d.lgs 152/2006, le prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino hanno carattere vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali. Pertanto la norma regionale in oggetto eccede dalle competenze statutarie di cui all’articolo 2 dello Statuto speciale di autonomia (l.Cost. n. 4/1948) in quanto detta disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento che costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma , lettera s) Cost.
2) La norma contenuta nell’articolo 6, comma 3, prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti eolici, in corso alla data di entrata in vigore della legge, sino all'individuazione da parte dei Comuni degli ambiti territoriali sui quali possono essere realizzati gli impianti di energia eolica, sulla base di quanto sarà previsto dalle linee-guida di cui all'articolo 32 bis della legge regionale n. 11/1998 , come introdotto dall’articolo 2 della stessa legge regionale in esame .
Si premette che la regione Valle d’Aosta è dotata di autonomia differenziata in base allo Statuto Speciale di cui alla legge costituzionale n. 4/1948. Le norme statutarie di cui agli articolo 2 e 3 non riconoscono alla regione Valle d’Aosta alcuna competenza in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia . Pertanto ai sensi della clausola di equiparazione di cui all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, in base alla quale le disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale per le parti in cui prevedono “forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”, deve ritenersi che anche la Regione Valle d’Aosta, al pari delle altre regioni ad autonomia ordinaria, goda, in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia” di competenza di tipo concorrente, come stabilito dall’articolo 117, terzo comma Cost.
Detta potestà legislativa trova però un limite nella determinazione dei principi fondamentali della materia , che resta riservata allo Stato.
Sulla base di tali considerazioni la citata disposizione regionale, contenuta nell’articolo 6 della legge in esame, si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in quanto viola il principio fondamentale fissato dall'art. 12 del d.lgs. 387/03 che, in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia”, fissa il termine massimo per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale norma statale prevede infatti che l'autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e stabilisce, inoltre, che "il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può comunque essere superiore a centottanta giorni". L'indicazione di tale termine deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, in quanto la disposizione risulta ispirata alle regole di semplificazione amministrativa e celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 364 del 2006). Pertanto, sulla base di quanto sopra, la norma regionale in esame, non contenendo la previsione di un termine massimo di sospensione dei procedimento e operando quindi una sospensione sine die del procedimento di autorizzazione, deve ritenersi illegittima per violazione del principio fondamentale stabilito dal citato articolo 12 del d.lgs. 387/03, in contrasto con l’articolo 117 , terzo comma Cost.
Peraltro il richiamato articolo 2 che introduce l’articolo 32 bis della legge regionale 6 aprile 1998. n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), prevedendo che i Comuni procederanno ad individuare gli ambiti territoriali sui quali possono essere realizzati gli impianti di energia eolica sulla base degli indirizzi forniti dalle linee-guide adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, non disciplina il contenuto di tali linee-guida che quindi non appaiono coordinate con le linee guida nazionali di cui all’art. 12, comma 10 del citato decreto legislativo, che sono approvate "in Conferenza unificata su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e dello tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività produttive". In base a detta norma statale le Regioni possono procedere alla individuazione di specifici siti ed aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle linee-guida nazionali, il cui procedimento di approvazione si trova in avanzata fase istruttoria. Le Regioni sono quindi prive di un autonomo potere di individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei svincolati dal provvedimento nazionale. Come affermato anche dalla Corte Costituzionale recente pronuncia n. 166/09, che ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 12, comma 10, del citato d.lgs. n. 387, benché espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente – avendo quale precipua finalità la tutela del paesaggio – incidendo anche su altre materie (produzione, trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente giustifica, in presenza delle indicate diverse competenze legislative, il richiamo alla Conferenza unificata, non consentendo alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di rinnovabili.
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