Dettaglio Legge Regionale

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti. (14-7-2009)
Lombardia
Legge n.11 del 14-7-2009
n.28 del 15-7-2009
Politiche infrastrutturali
3-9-2009 / Impugnata
La legge, che detta una disciplina organica in materia di trasporti, presenta aspetti di illegittimità costituzionale, concernenti disposizioni in materia di lavori pubblici.
In proposito, si premette che la Corte costituzionale (sent. 303/2003) ha ritenuto che l'assenza dei "lavori pubblici" tra le materie elencate nell'art. 117 Cost. non determina l'automatica attrazione nella potestà legislativa residuale regionale, "al contrario si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato o a potestà legislative concorrenti". Pertanto, il d.lgs. n. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, ha individuato all'art. 4, comma 3, quegli aspetti della disciplina dei contratti pubblici che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, in particolare : qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato, attività di progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, direzione dell'esecuzione e collaudo, contenzioso, contratti per la tutela dei beni culturali, nel settore della difesa, segretati e che esigono particolari misure di sicurezza. Tali materie essendo riconducibili alla nozione di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2 Cost., richiedono una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale, così come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401/2007. Al riguardo si segnala la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17/12/2008, che ha messo in evidenza che l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui stabilisce che le Regioni, anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione, impone alle stesse di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso.
Pertanto è censurabile, perché invasivo della competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006, l’art. 74 della legge in esame.
In particolare, presenta profili di illegittimità costituzionale il comma 3, che stabilisce che la Regione deve ricorrere esclusivamente alla procedura ristretta ed al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione per l’affidamento dei servizi ferroviari. Tale disposizione, in primo luogo, contrasta con l’articolo 44, comma 1, del Codice degli appalti che prevede che “per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice”, lasciando un ampio margine di autonomia alle stazioni appaltanti nella scelta della procedura di aggiudicazione; in secondo luogo, contrasta con l'articolo 81 che stabilisce che la stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In proposito si segnala che ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera d), della legge delega 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) che dispone di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004, nella causa C-247/02, il citato articolo 81 del Codice dei contratti prevede che siano le stazioni appaltanti a scegliere tra il criterio del prezzo più basso ed il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quello più adeguato in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, indicando nel bando di gara, ai fini della selezione della migliore offerta, il criterio prescelto.
Pertanto, la disposizione in esame, dettando una disciplina diversa da quella contenuta nel Codice in materia di procedura e criteri di aggiudicazione, la cui disciplina rientra nella nozione di “tutela della concorrenza”, come più volte statuito dalla Corte costituzionale, viola la competenza esclusiva statale, di cui all’art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006.

Per tali ragioni, la presente legge deve essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost.

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