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Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009. (15-7-2009)
Trentino Alto Adige
Legge n.5 del 15-7-2009
n.30 del 21-7-2009
Politiche ordinamentali e statuti
9-9-2009 /
Impugnata
La legge regionale in esame è illegittima, in quanto l'articolo 8, comma 4 e correlato comma 6, che modifica l'articolo 24 della l.r. n. 15/83, nella parte in cui prevede che la qualifica di dirigente venga conferita anche "a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali", si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione nonché con il principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate, come più volte ribadito dalla costante giurisprudenza costituzionale (sent. n. 159/2005, n. 205/2004, n. 39/2004, n. 194/2002, n. 1/99). Peraltro, la circostanza che tale disposizione sia stata introdotta da una legge della regione Trentino Alto Adige, con competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, non incide sui termini della questione. Tale potestà, infatti, deve essere esercitata in armonia con la Costituzione (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agostto 1972, n. 670, contenente " Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), così come confermato dalla giurisprudenza costituzionale nelle sentt. n. 205/2006 e 363/2006.
Per tali motivi si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.
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