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Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007. (23-7-2009)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.12 del 23-7-2009
n.30 del 29-7-2009
Politiche economiche e finanziarie
18-9-2009 /
Impugnata
La legge regionale recante norme di assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007, presenta aspetti di illegittimità costituzionale all’art. 4, comma 25 nella parte in cui permette al gestore del servizio idrico integrato la possibilità di autorizzare tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto disposto dalle convenzioni e dai regolamenti della Regione.
Il comma 25 dell’art. 4 della legge in esame inserisce l’art. 16 bis e 16 ter nella l.r. 5 dicembre 2008, n. 16 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”.
La disposizione di cui all’art. 16 bis si pone come attuativa dell’articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/06, il quale prevede che la domanda di autorizzazione degli scarichi sia presentata alla Provincia ovvero all’Autorità d’Ambito qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, salvo diversa disciplina regionale.
Alla Regione è consentita, dunque, dalla legge statale l’individuazione, a fronte di esigenze e peculiarità territoriali, di un diverso soggetto competente alla valutazione delle richieste di autorizzazione presentate dai titolari degli scarichi ed al rilascio delle stesse.
Nel caso di specie, tale diverso soggetto viene indicato genericamente dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia nel gestore del servizio idrico integrato: l’adozione di un atto amministrativo, quale l’autorizzazione allo scarico, viene così delegata ad un soggetto privato.
L’individuazione da parte della Regione di un privato quale soggetto autorizzatore degli scarichi non è compatibile con il dettato della norma cui si vuole dare attuazione: il comma 7 dell’art. 124 del D.lgs. 152/2006 infatti, nell’interpretazione che appare preferibile, abilita le Regioni a scegliere un soggetto diverso dalla Provincia e dall’Autorità d’ambito, presupponendo tuttavia che tale scelta possa cadere su un ente locale (ad esempio, i Comuni) o su un soggetto pubblico, abilitato alla cura di un interesse pubblico particolarmente rilevante quale la tutela dell’ambiente.
Nel dare attuazione all’art. 124, comma 7, la legge regionale esorbita dallo spazio di disciplina che la legge statale, in una materia di competenza legislativa esclusiva e trasversale (art. 117, comma 2, lett. s) le ha attribuito.
La norma viola l’articolo 118 della Costituzione, in quanto appare costituzionalmente illegittimo delegare ad un soggetto privato una funzione amministrativa che dà il potere di creare, modificare o estinguere una determinata situazione giuridica soggettiva in relazione ad un particolare interesse pubblico che è costituzionalmente affidato alla cura della pubblica amministrazione.
Si rileva, ancora, un'altra illegittimità dell’articolo16 bis: nel prevedere, infatti, che «sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura», la disposizione in esame permette un rilascio incondizionato ed automatico dell’ autorizzazione a tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura. A un simile approdo ermeneutico conseguirebbe tuttavia lo snaturamento dell’atto autorizzativo, il quale, come delineato dal d.lgs. 152/2006, presuppone la necessità di esaminare in concreto, a monte del suo rilascio, l’ammissibilità di uno scarico in fognatura sulla scorta di valutazioni di carattere tecnico- ambientale, così come sancito dagli artt. 101 a 108, 124 del D.Lgs. N.152/2006 nonché dall'Allegato 5 (Tabella - parte III) dello stesso codice dell'ambiente.
Infine, quanto all’art. 16 ter, tale disposizione si pone come attuativa del comma 2 dell’art. 124 d.lgs. 152/2006. Nell’individuazione dei soggetti ai quali deve essere rilasciata l’autorizzazione, tuttavia, essa pone in essere una disciplina difforme da quella contenuta nel citato comma 2 dell’art. 124: il secondo periodo dell’art. 16 ter, infatti, consente ai soggetti che conferiscano gli scarichi a un depuratore di non richiedere a loro volta l’autorizzazione. Il testo della disposizione recita infatti «in caso di scarichi conferiti a un depuratore l’autorizzazione viene sempre intestata al gestore dell’impianto di depurazione». Tuttavia, il comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs n.152/2006 dispone che "l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto".
Così disponendo, quindi, gli artt. 16 bis e 16 ter violano l'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di riferimento concernenti l'autorizzazione agli scarichi devono garantire standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica asicurando uniformità su tutto il territorio nazionale.
Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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