Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. (22-7-2009)
Basilicata
Legge n.22 del 22-7-2009
n.31 del 22-7-2009
Politiche infrastrutturali
9-9-2009 / Impugnata
La legge regionale , che – in attuazione dell’art.22 della legge n.363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali – definisce i principi fondamentali in materia di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli sport sulla neve, valevoli su tutto il territorio regionale, presenta aspetti di illegittimità costituzionale nella parte in cui vengono attribuiti una serie di obblighi alle Forze di Polizia che non trovano riscontro nella legislazione statale vigente né, in particolare, nella citata legge quadro n.363/2003 , ponendosi in contrasto con l’art.117, secondo comma, lett. g) ed h) Cost. in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli organi e degli uffici dello stato, e di ordine pubblico e sicurezza.
In particolare l’art.3, comma 4, nel prevedere che: “le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica, devono trasmettere alla giunta regionale l’elenco degli infortuni verificatisi..”, configura un contrasto con l’art.3 della l.n.363/2003 che pone tale comunicazione esclusivamente a carico dei gestori delle aree sciabili attrezzate.
Parimenti l’art.18 rubricato “Vigilanza”, nella parte in cui stabilisce che il controllo sull’osservanza delle norme della legge medesima e irrogazione delle relative sanzioni, siano affidati: “alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza..”, si pone in contrasto con l’art.21 della l.n.363/2003 che attribuisce ai predetti organi di Polizia compiti di controllo e erogazione delle sanzioni solo nei confronti delle violazioni della stessa legge statale, senza menzionare alcun obbligo di controllo sulle leggi regionali.
Le medesime censure possono essere formulate in merito all’art.20 recante: “Soggetti competenti per il controllo”, nella parte in cui viene attribuito autoritariamente unilateralmente alle Forze di Polizia il compito di verificare l’osservanza della legge regionale.
La normativa regionale, quindi, dettando norme in materia di ordine pubblico e sicurezza, interviene in ambiti preclusi in quanto demandati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art.117, secondo comma lett. h) Cost..
Stessa considerazione vale per l’attribuzione unilaterale di nuovi compiti ad organi statali, quali le Forze di Polizia. Ciò viola anche la lett. g) del citato art.117, comma 2, Cost. che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa dello Stato.
A tale ultimo proposito si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.134/2004, ha affermato che: “le forme di collaborazione e di ordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati.”.
Emerge dalle argomentazioni illustrate, anche alla luce della pronuncia citata della Corte Costituzionale, il mancato rispetto – da parte del legislatore regionale – delle potestà attribuite allo Stato considerato che per effetto dell’art.14 Cost., la pari dignità istituzionale dei vari soggetti postula l’esistenza di accordi e di intese quando si tratti di ordinare ambiti legislativi, amministrativi e operativi ricadenti in sfere giuridiche autonome dei vari centri di potere nei quali si esprime la Repubblica.
Per le motivazioni espresse i sopra menzionati articoli della legge della Regione Basilicata n.22/2009 devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale.

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