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Disposizioni per l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e modifiche alla l.r. 36/2013. (13-4-2022)
Abruzzo
Legge n.7 del 13-4-2022
n.44 del 20-4-2022
Politiche infrastrutturali
15-6-2022 /
Impugnata
La legge della Regione Abruzzo n. 7 del 13 aprile 2022, recante “Disposizioni per l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e modifiche alla l.r. 36/2013” è censurabile relativamente alla disposizione finanziaria contenuta nell’articolo 14, comma 3, che, per i motivi di seguito indicati, si pone in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
La citata previsione regionale testualmente recita:
“1. Per fare fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, quantificati, per l'anno 2022, in euro 80.000,00, si provvede con apposito stanziamento da iscrivere nel capitolo di nuova istituzione nell'ambito della Missione 09, Programma 02, del Titolo 1 della spesa del bilancio regionale di previsione 2022/2024.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata per l'anno 2022 dalla seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022 in termini di competenza:
a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 02, Titolo 1, per euro 80.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 80.000,00.
3. Per le annualità successive al 2022, agli oneri si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Territorio- Ambiente provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.”
La disposizione regionale, al comma 3, prevede dunque che alle spese relative agli esercizi successivi al 2022, per le quali non è prevista specifica quantificazione, si provveda con le leggi di bilancio degli esercizi successivi. Avendo il bilancio triennale carattere autorizzatorio, la norma finanziaria dovrebbe riferire la copertura al triennio 2022-2024 cui il bilancio di previsione in corso di gestione si riferisce - in ossequio a quanto disposto dagli articoli 17 e 19, della legge n. 196/2009 - e rinviare alle leggi di bilancio degli esercizi successivi la copertura delle spese relative agli esercizi successivi al 2024, che rappresenta l'ultimo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione.
Pertanto, nel caso della norma in esame, non essendo disposta alcuna previsione di spesa per gli anni 2023 e 2024, si desume che la stessa sia nulla per detti esercizi, evidenziando che ciò comporta che la legge regionale non autorizza l'assunzione di obbligazioni giuridiche con imputazione agli esercizi 2023 e 2024.
Il rinvio alle leggi di bilancio degli esercizi successivi operato dalla disposizione in parola non dovrebbe riguardare gli esercizi successivi al 2022, bensì quelli successivi al 2024.
La norma regionale si pone, pertanto, in contrasto con le previsioni contenute negli articoli 17 e 19 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone che "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e con il principio di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, della Costituzione.
Per questo motivo la legge regionale, limitatamente alla disposizione contenuta nell’articolo 14, comma 3, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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