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Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale. (22-7-2009)
Campania
Legge n.10 del 22-7-2009
n.48 del 3-8-2009
Politiche infrastrutturali
18-9-2009 /
Impugnata
La legge che detta disposizioni per la regolamentazione e l’uso degli apparecchi di misurazione della velocità sulle strade di proprietà regionale, presenta aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che l'art. 117, secondo comma lettera h) della Costituzione ha attribuito allo Stato la legislazione esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad eccezione della polizia amministrativa locale : in tale ambito e con puntuale riferimento a tale materia, la Corte Costituzionale , con sentenza n. 428/2004 ha riconfermato in capo allo Stato la legislazione in materia di circolazione stradale.
Con le norme in esame la Regione tratta questioni attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in quanto relative alla regolamentazione e all’uso di dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità stabiliti dall’art. 142 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n.285/1992).
Detti dispositivi sono soggetti ad approvazione ai sensi dell’art. 45, comma 6, del Codice, secondo le procedure di cui all’art. 192 del connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992).
La legge regionale in esame quindi interviene in ambito di legislazione esclusiva statale, in palese difformità rispetto alle disposizioni in materia vigenti impartite con Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno 15 agosto 2007 “Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto-Legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”, e con la recente dalla Circolare del 14 agosto 2009, “Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade“, emanata dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per la Pubblica Sicurezza - Servizio di Polizia Stradale.
Gli interventi proposti , inoltre, esulano dai poteri e dai compiti degli enti proprietari delle strade stabiliti dall’articolo 14 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992).
Ciò premesso, si evidenzia in particolare:
1)la norma contenuta nell’articolo 2, comma 1, affermando che non sia consentito l’uso repressivo dei misuratori di velocità, contrasta con il vigente impianto sanzionatorio stabilito nel Codice della strada e risulta lesiva delle prerogative statali, in quanto – vietando l’uso repressivo degli apparecchi – si prefigge di renderne impossibile l’utilizzo per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e per l’applicazione delle conseguenti sanzioni. Ciò contrasta infatti sia con l’art. 142, comma 6, del citato Codice, secondo cui che le risultanze delle apparecchiature omologate sono considerate fonti di prova per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, dunque individuando negli apparecchi uno strumento per la repressione delle violazioni su tutto il territorio nazionale, sia con quanto stabilito nell’articolo 201 c.1-bis lettere e) ed f) dello stesso codice, che consente la notifica delle violazioni al Codice della strada accertate per mezzo dei dispositivi di rilevamento in parola.
2)La disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 2, dettando prescrizioni relative alla tipologia della segnaletica e alla distanza tra questa e la postazione di controllo diverse da quelle stabilite nell’articolo 2 comma 1 del citato Decreto 15/08/2007 in materia di tipologia di segnaletica , contrasta con il principio contenuto nell’articolo 45 , comma 1, del Nuovo Codice della Strada, che stabilisce l’uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni su tutto il territorio nazionale.
Dette norme regionali, nonché quelle ad esse collegate, risultano quindi eccedere dalle competenze regionali e si pongono in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. h) Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”, trattandosi di materia riguardante la sicurezza e la circolazione stradale, violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) Cost., così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 428/2004.
La legge regionale deve quindi essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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