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Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. (7-8-2009)
Basilicata
Legge n.25 del 7-8-2009
n.34 del 7-8-2009
Politiche infrastrutturali
2-10-2009 /
Impugnata
La legge regionale, che, in attuazione dell’Intesa stipulata tra Stato e Regioni il 1° aprile 2009, consente interventi edilizi straordinari volti al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, presenta profili di illegittimità relativamente alla norma contenuta nell’articolo 8, comma 3, nella parte in cui si prevede che ,in fase di ultimazione dei lavori, è fatto obbligo, oltre che di allegare la certificazione di qualificazione energetica prevista dalla normativa vigente, anche di “istituire un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sarà definito con apposito regolamento da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il regolamento indicherà, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.”
Tale disposizione, oltre a mostrarsi contraddittoria rispetto alle finalità perseguite dalla legge, ovvero l’incentivazione e l’incremento dell’edilizia privata, aggravando gli adempimenti e gli oneri amministrativi dei proprietari privati nell’intrapresa di nuove iniziative edilizie, si pone in contrasto con diverse norme costituzionali.
In primo luogo, imponendo ai privati, a loro carico ed a loro spese, la duplicazione di accertamenti e la conservazione di informazioni e documenti, ricadenti nei compiti affidati alla pubblica amministrazione nella sua azione di vigilanza, viola i principi dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell’art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, così come già rilevato nella sent. n. 315 del 2003 della Corte Costituzionale nei confronti di analoghe previsioni contenute in una legge della Regione Campania.
Inoltre, la norma regionale si presenta incostituzionale in quanto impone prestazioni che si atteggiano come “prestazioni imposte” per le quali, ai sensi dell’art. 23 Cost., vige una specifica riserva di legge che, incidendo sulle libertà garantite dagli articoli 41 e 42 della Costituzione relative al diritto di proprietà e all’ iniziativa economica privata, spetta alla disciplina statale dettare, in violazione quindi anche della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) Cost.
In subordine, si rileva che la previsione obbligatoria dell'istituzione di un fascicolo di fabbricato attiene alla competenza legislativa statale in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art. 117,comma 3, cost. Infatti, tale previsione costituisce indubbiamente principio fondamentale della materia succitata che, per uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, non può essere rimessa alle singole differenti discipline regionali; né un obbligo siffatto è desumibile dalla normativa vigente, cui le regioni possono far riferimento per le proprie leggi in materia.
Per tali motivi, quindi, la norma in esame eccede dalla competenza legislativa regionale invadendo la competenza statale sui principi fondamentali della materia governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, comma 3, cost.
Si ritiene che la norma regionale vada impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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