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Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale. (6-8-2009)
Liguria
Legge n.30 del 6-8-2009
n.15 del 12-8-2009
Politiche infrastrutturali
9-10-2009 /
Impugnata
La legge regionale, che, promuove la realizzazione di autostrade e infrastrutture ferroviarie regionali, presenta numerosi aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", la materia della disciplina delle infrastrutture rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell' ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost., e le attività di progettazione, ex art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006 (Codice Appalti). Infatti, come affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401/2007, la progettazione, nei suoi molteplici aspetti di affidamento degli incarichi di progettazione, di livelli e contenuto della progettazione, di esecuzione dei progetti, rientra nella competenza esclusiva statale, venendo in rilievo la tutela della concorrenza, l’ordinamento civile, le opere dell’ingegno, la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, "in quanto i livelli della progettazione mirano a garantire l’esecuzione a regola d’arte di opere pubbliche che sono destinate ad assicurare i diritti civili e sociali della collettività, nonchè la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, che si realizza attraverso una corretta progettazione". Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, recante " Norme in materia di ambiente" e contenente i livelli standards ed uniformi di tutela ambientale, e al d.lgs. 163/2006 recante " Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/12/CE e 200418/CE", in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui all'art. 4, comma 3 del d.lgs.163/2006.
Sulla scorta di tali argomentazioni risultano censurabili le seguenti disposizioni :
1)la norma contenuta nell’articolo 5 , comma 2, prevede che “per la realizzazione delle infrastrutture regionali la Regione predispone lo studio di fattibilità, verificandone, tra l'altro, la compatibilità ambientale” attribuendo, con il successivo articolo 7, la competenza sulla VIA alla stessa Regione.
Ciò si pone in contrasto con la disciplina nazionale dettata dal dlgs n. 152/2006 s.m.i. laddove è previsto, all’Allegato II alla Parte II (Progetti di competenza statale) , che sia di esclusiva competenza dello Stato l’espletamento delle procedure di VIA per opere relative, tra l’altro, a
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli;
- strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
Tale disposizione, inoltre, predisponendo ai commi 2 e 3 che la Regione provvede autonomamente allo studio di fattibilità, di compatibilità ambientale ed all'affidamento dell'incarico di redazione del progetto preliminare con la procedura discpilinata dallo stesso provvedimento regionale, contrasta con gli articoli 162, 162, 165 e 183 del d.lgs. 163/2006 che attribuiscono tali competenze allo Stato, in quanto si tratta di profili rientranti nella nozione di tutela dell'ambiente e della concorrenza, ex art. 117, comma 2, lettere e, ed s, Cost.
2) L'art. 6, che disciplina la procedura per l'affidamento del progetto preliminare attraverso la finanza di progetto , contrasta con gli artt. 153, 154 e 155 del d.lgs. 163/2006 secondo i quali le stazioni appaltanti possono provvedere all'affidamento tramite la finanza di progetto nel rispetto della procedura disciplinata dalla stessa disposizione statale, nonché con l'art. 4, comma 3 del Codice dei contratti pubblici che attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di procedure di affidamento e di attività di progettazione in quanto afferenti alla nozione di tutela della concorrenza, ex art. 117, comma 2, lettera e, Cost.
3) La norma contenuta nell' articolo 7, che disciplina la procedura e l'approvazione del progetto preliminare , non richiama in alcun modo le procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE, recepita dal DPR 357/97 modificato dal DPR 120/2003, relative alla procedura di Valutazione di incidenza nel caso di progetti ricadenti nell’ambito dei Siti Natura 2000 , ponendosi, pertanto, anche sotto tale profilo in contrasto con la disciplina statale e con le norme costituzionali citate.
4) L'art. 8, contenente la disciplina della concessione avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva nonché la realizzazione e la gestione della stessa infrastruttura, contrasta con l'art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006 che riconosce competenza esclusiva in capo allo Stato in materia di procedure di aggiudicazione e di affidamento in quanto aspetti riconducibili alla nozione di tutela della concorrenza, così come confermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale ( in particolare la sent. 401/2007). Inoltre, la previsione in base alla quale la Regione può definire autonomamente con il concessionario autostradale una specifica autonoma convenzione, di cui al comma 2, da una parte può introdurre distorsioni nel mercato e dall'altra determina una violazione del principio di leale collaborazione, di cui all'art. 118, Cost., dal momento che si tratta di infrastrutture per i collegamenti a lunga distanza che vanno oltre l'interesse regionale.
5) L'art. 9, comma 2, che stabilisce quali devono essere i contenuti del progetto definitivo, contrasta con l'art. 4, comma 3 del d.lgs 163/2006 che attribuisce in capo allo Stato la competenza esclusiva in materia di stipulazione ed esecuzione dei contratti in quanto afferenti alla materia " ordinamento civile", ex art. 117, comma 2, lettera l), Cost., come confermato dalla Corte costituzionale.
Le citate norme regionali , quindi, in quanto dettano disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento in materia di VIA, afferente alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di affidamenti e progettazione, afferente alla " tutela della concorrenza", e di contratti, ricadente nell'"ordinamento civile",violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’articolo 117, comma 2, lettere e), l) e s) Cost.
Per le ragioni su esposte si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ex art. 127, Cost.
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