Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per raccogliere statistiche in forma aggregata e consentire l'accesso a media esterni.
Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili.
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy. Acconsenti all'utilizzo di cookie di terze parti?
Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise. (7-8-2009)
Molise
Legge n.22 del 7-8-2009
n.18 del 14-8-2009
Politiche infrastrutturali
9-10-2009 /
Impugnata
La legge regionale , che detta una disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, la quale prevede che "gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico sono autorizzati dal Comune competente per territorio"
Tale previsione configura un riparto di funzioni autorizzative diverso da quello stabilito dall'articolo 12, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 387/2003 che, rispettivamente, affidano alla Regione o alla Provincia delegata il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e che assoggettano alla sola denuncia di inizio attività (DIA) gli impianti stessi unicamente quando la loro capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A del decreto legislativo medesimo.
Detto assetto di competenze, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, risponde all'esigenza di attribuire alle Regioni o alle Province le funzioni amministrative relative agli impianti di grandi dimensioni allo scopo di assicurarne l'esercizio unitario sul territorio nazionale, riservando ai Comuni gli impianti di più piccole dimensioni per i quali tale esigenza non si pone e per i quali è sufficiente la presentazione della DIA.
La norma regionale, nel fissare una soglia di potenza diversa da quanto previsto dalla citata tabella A, viola l'assetto di competenze deciso conformemente all'art. 118 Cost. e viola l'art. 117, comma terzo della Costituzione in relazione ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, in quanto, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del d. lgs. N. 387/2003 "maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività" sono stabilite con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Unificata. Non appare quindi legittima una norma regionale che, al di fuori del quadro tracciato dal legislatore nazionale, pone soglie di potenza diverse e/o maggiori, senza nemmeno distinguere tra le diverse tipologie di fonte rinnovabile.
Per i motivi sopra esposti, si ritiene che l'articolo 3 della legge regionale in oggetto debba essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
A 50 anni dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, un volume approfondisce lo stato ed i tempi di sviluppo economico e sociale conseguito a livello regionale, le modalità di confronto tra Stato e Regioni, le opportunità di finanziamento da parte dell'Unione Europea e altri temi rilevanti sul ruolo delle Regioni.
Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è promotore del Progetto ReOPEN SPL, finalizzato a supportare gli enti territoriali con competenze nei settori di acqua, rifiuti e trasporti, anche attraverso attività di ricerca e analisi territoriale.
Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l’elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione