Dettaglio Legge Regionale

Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale. (11-8-2009)
Lazio
Legge n.21 del 11-8-2009
n.31 del 21-8-2009
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009 è stata impugnata la legge della Regione Lazio n.21 dell'11/8/2009, in quanto disponeva che la realizzazione dei previsti interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione fosse subordinata alla predisposizione del fascicolo del fabbricato .
Il Governo aveva quindi ravvisato, anche sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale n.315/2003, una violazione dei principi dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell’art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.
La regione Lazio, con la legge n. 1/2010 ha modificato le norme oggetto di censura , eliminando ogni riferimento al fascicolo di fabbricato.
Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
15-10-2009 / Impugnata
La legge regionale, che, in attuazione dell’Intesa stipulata tra Stato e Regioni il 1° aprile 2009, consente misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale, presenta profili di illegittimità relativamente alle norme contenute negli articoli 3, comma 5, lett. b), art. 4, comma 4, lett. b), nella parte in cui si prevede che la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione sia subordinata alla predisposizione del fascicolo del fabbricato secondo quanto previsto dalla l. r. 31/2002. Risulta illegittimo anche l’art. 20 in cui si prevede la redazione del fascicolo del fabbricato, da allegare al quadro tecnico-economico finale dell’intervento, a cura dei beneficiari di finanziamento regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ivi compresa l’edilizia agevolata-convenzionata, secondo le modalità indicate nel r. r. 6/2005, ovvero negli specifici regolamenti comunali, qualora adottati.
Tali disposizioni, oltre a mostrarsi contraddittorie rispetto alle finalità perseguite dalla legge, ovvero l’incentivazione e l’incremento dell’edilizia privata, aggravando gli adempimenti e gli oneri amministrativi dei proprietari privati nell’intrapresa di nuove iniziative edilizie, si pongono in contrasto con diverse norme costituzionali.
In primo luogo, imponendo ai privati, a loro carico ed a loro spese, la duplicazione di accertamenti e la conservazione di informazioni e documenti, ricadenti nei compiti affidati alla pubblica amministrazione nella sua azione di vigilanza, violano i principi dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell’art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, così come già rilevato nella sent. n. 315 del 2003 della Corte Costituzionale nei confronti di analoghe previsioni contenute in una legge della Regione Campania.
Inoltre, le norme regionali si presentano incostituzionali in quanto impongono prestazioni che si atteggiano come “prestazioni imposte” per le quali, ai sensi dell’art. 23 Cost., vige una specifica riserva di legge che, incidendo sulle libertà garantite dagli articoli 41 e 42 della Costituzione relative al diritto di proprietà e all’ iniziativa economica privata, spetta alla disciplina statale dettare, in violazione quindi anche della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) Cost.
In subordine, si rileva che la previsione obbligatoria dell'istituzione di un fascicolo di fabbricato attiene alla competenza legislativa statale in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. Infatti, tale previsione costituisce indubbiamente principio fondamentale della materia succitata che, per uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, non può essere rimessa alle singole differenti discipline regionali; né un obbligo siffatto è desumibile dalla normativa vigente, cui le regioni possono far riferimento per le proprie leggi in materia. Per tali motivi, quindi, le norme regionali sopra citate eccedono dalla competenza legislativa regionale invadendo la competenza statale sui principi fondamentali della materia governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, comma 3, cost.
Tali motivazioni valgono anche per quanto attiene la predisposizione del fascicolo del fabbricato per l’edilizia residenziale pubblica. L’aggravio dei costi che la predisposizione del fascicolo comporta per i privati è ancora più grave ove esso sia riferito al settore pubblico. In ogni caso valgono anche per l’edilizia pubblica le violazioni degli artt. 23, 3, 97 e 117, comma 2, lett. l) Cost.
Si ritiene, pertanto, che la legge regionale vada impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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