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Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio. (11-8-2009)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.16 del 11-8-2009
n.33 del 19-8-2009
Politiche infrastrutturali
15-10-2009 /
Impugnata
La legge, che detta norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che la regione Friuli Venezia Giulia , grazie al proprio Statuto speciale di autonomia (l.Cost.n.1/1963) vanta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, n.12) competenza primaria in materia di urbanistica e, in base al successivo articolo 5, gode di competenza di tipo concorrente in materia di prevenzione e soccorso per calamità naturali. Pertanto la legislazione regionale deve svolgersi in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico , con le norme fondamentali di riforma economico sociale oltre che, per gli ambiti di competenza concorrente, con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie.
Ciò premesso, la legge è censurabile in relazione alle seguenti disposizioni :
1)L’articolo 9 nel dettare alcune disposizioni in materia di centri storici prevede che la regione possa concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche. Tale disposizione si pone in contrasto con la normativa statale vigente e, in particolare, con l’articolo 88 del dPR 6 giugno 2001, n. 380, che attribuisce allo Stato e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di cui all’articolo 83 del medesimo decreto, previa apposita istruttoria da parte dell’Ufficio periferico competente e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l’osservanza dovute all’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. Il conferimento al Ministro del potere di deroga richiamato dall’articolo, all’osservanza delle norme tecniche, ha un contenuto precettivo, valevole erga omnes, ai fini della garanzia di applicazione in maniera uniforme sul territorio nazionale di una normativa avente particolari e delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumità; in tal senso, perciò la disposizione contenuta nell’art. 88 richiamato non può che costituire un principio che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile (cfr. al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2006). Ciò quindi al di là delle competenze riconosciute in via esclusiva alla regione Friuli Venezia Giulia in materia di urbanistica.
La disposizione regionale, dunque, eccede dalle competenze statutarie di cui all'articolo 5, punto 22, dello statuto speciale di autonomia ed invade la potestà legislativa statale riguardante determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile di cui all'articolo 117, comma 3, Cost.
2) l’art. 15 attribuisce al Comune la potestà di individuare le aree sicure/pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali. Ciò si pone in contrasto con la disciplina statale di riferimento che rimette alla pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree. Infatti, ai sensi dell’art. 65, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006, le prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e programmi regionali.
Pertanto, la norma regionale citata è illegittima nella parte in cui consente la realizzazione degli interventi in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentono, nelle aree considerate, tale tipologia di interventi o, più in generale, nelle aree ad alto (elevato e molto elevato) rischio idrogeologico, nelle quali non è consentita l’edificazione dagli strumenti di pianificazione. Quindi, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» che l’art. 117, co. 2, lett s) Cost. riserva allo Stato , eccede dalla competenza statutaria di cui all'articolo 4 dello Statuto speciale di Autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia (l.cost. n. 1/1963) secondo il quale la regione esercita le proprie competenze legislative in armonia con la Costituzione.
Per i motivi sopra esposti si propone l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 Cost.
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