Dettaglio Legge Regionale

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. (17-8-2009)
Calabria
Legge n.28 del 17-8-2009
n.15 del 17-8-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009, il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Calabria n. 28 del 17 agosto 2009, recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto l' art. 13, comma 1, lett. a), e l'art. 21, comma 2, lett. c), prevedendo, rispettivamente, la creazione di nuove figure professionali nell'ambito delle cooperative sociali ed il sostegno di corsi di riqualificazione abilitanti all’esercizio di tali nuove professioni, eccedevano dalla competenza legislativa regionale in materia di "professioni", violando l’art. 117, comma 3, Cost., e ponendosi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (e ribaditi dall''art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 30/2006), secondo i quali, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (v. in particolare Sent. 222 del 2008),spetta allo Stato l'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili e ordinamenti didattici.

Successivamente, la Regione Calabria, con la legge n.55 del 28 dicembre 2009, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 'Norme per la formazione e lo sviluppo della cooperazione sociale' ", ha effettuato nei confronti delle disposizioni oggetto di censura abrogazioni e integrazioni tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale.
Infatti, l'art. 1, comma 1 di tale ultima legge regionale ha disposto, in relazione all'art.13, comma 1, lett. a), l'eliminazione del termine "individuazione" con riferimento ai nuovi profili professionali utili nell'ambito delle cooperative sociali e, con riferimento all'art. 21, comma 2, lett. c), ha previsto l'inserimento, all'art. 1, comma 2, dopo le parole "profili professionali", delle parole "individuati dalla normativa nazionale".

Il Consiglio dei Ministri, in data 4 febbraio 2010, ha deliberato la non impugnativa della l.r. n. 55 del 28 dicembre 2009.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della l.r. n. 28/2009, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
15-10-2009 / Impugnata
La legge regionale in oggetto, recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli articoli 13, comma 1, lett. a), e 21, comma 2, lett. c).

L’art. 13, comma 1, lett. a), prevede in capo ai competenti organi regionali e locali la possibilità di “individuazione, definizione e sostegno di nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”, come uno degli strumenti finalizzati a favorire il raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali.
L’art. 21, comma 2, lett. c), prevede interventi di sostegno volti a favorire “i processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi”.
In tal modo, le due disposizioni regionali, prevedendo, rispettivamente, la creazione di nuove figure professionali ed il sostegno di corsi di riqualificazione abilitanti all’esercizio di professioni, eccedono dalla competenza legislativa regionale e violano l’art. 117, comma 3, Cost., con riferimento alla materia “professioni”.
In base a consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, l’individuazione delle figure professionali e dei relativi profili ed ordinamenti didattici è un principio fondamentale di competenza dello Stato, quale che sia il settore nel cui ambito l’attività professionale si esplica (sent. n. 222 del 2008). La Corte ha precisato, in particolare, che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale” (sent. n. 153/2006).
Tale giurisprudenza, inoltre, è stata pienamente recepita nel d.lgs. n. 30/2006, che, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1 della legge n. 131/2003, ha provveduto alla ricognizione dei principi fondamentali della materia “professioni”, stabilendo, in particolare, che “la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale” (art. 1, comma 3).

Per i motivi esposti si ritiene che le disposizioni regionali sopra menzionate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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