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Disciplina dell'attività di cattura degli ucceli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 ( Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della faiuna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). (17-9-2009)
Toscana
Legge n.53 del 17-9-2009
n.34 del 21-9-2009
Politiche infrastrutturali
12-11-2009 /
Impugnata
La legge, che approva la disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza in materia di autorizzazione alla approvazione del piano di cattura dei richiami vivi secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3 della l.157/1992, tale potestà deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, di cui all'art. 117, comma 1, Cost., nonché dei principi stabiliti dal legislatore statale nella normativa surichiamata, contenente gli standars minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 2, lettera s, Cost.
Sulla base di tali premesse è censurabile l'art. 2 della legge in esame per le seguenti ragioni. In primo luogo, l'autorizzazione alla cattura delle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo avviene in assenza dei presupposti e delle condizioni poste dall'art. 9 della dir. 409/79/CEE, configurandosi, pertanto, la chiara violazione del vincolo comunitario, di cui all'art. 117,comma 1, Cost. Infatti, la direttiva comunitaria subordina la possibilità di autorizzare in deroga la cattura di determinate specie di uccelli in piccole quantità alla comprovata assenza di altre soluzioni soddisfacenti, al rispetto di condizioni rigidamente controllate e all'impiego di modalità selettive in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura in cui siano strettamente necessarie a soddisfare le richieste del mondo venatorio. Si tratta di misure non rispettate dalla Regione, come confermato dal parere dell'ISPRA.
In secondo luogo la normativa in esame, disponendo l'autorizzazione dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo, per la stagione venatoria in corso, in assenza del parere favorevole dell'ISPRA, contrasta con l'art. 4, comma 3,della l. n.157/1992, che lo richiede espressamente. La disposizione statale richiamata costituisce indubbiamente una misura minima di tutela e quindi inderogabile per il legisltore regionale; come affermato anche dalla Corte costituzionale(cfr. sent. C. Cost. n. 4/2000 e n. 227/2003) il mancato rispetto del parere dell’Istituto scientifico abilitato ad esprimersi per l’obbligatorio parere tecnico fa venir meno quegli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, risultando violata l'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cmpetenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Per le ragioni suesposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.
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