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Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private". (26-9-2009)
Abruzzo
Legge n.19 del 26-9-2009
n.51 del 28-9-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
12-11-2009 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che apporta integrazioni alla l.r. 31 luglio 2007, n. 32 (“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”), presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 1.
Tale norma, infatti, escludendo dal regime dell’autorizzazione previsto dalla precedente legge regionale n. 32 del 2007 “gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l’accreditamento istituzionale”, eccede dalla competenza regionale concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute, ed incide altresì sui principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 41 Cost.
In particolare, la disposizione in esame si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute espresso dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502/92, secondo i quali tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarità dell’attività posta in essere, devono essere assoggettati ad un provvedimento autorizzatorio, previa verifica del possesso dei requisiti minimi fissati con il D.P.R. 14 gennaio 1997, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome.
Il rispetto di tali prescrizioni è infatti indispensabile per assicurare i livelli essenziali di sicurezza dei pazienti e di qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la corretta gestione e manutenzione della stessa assume carattere rilevante nell’assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure.
La medesima norma, inoltre, risulta incidere sul mandato ed i poteri conferiti dal Governo al Commissario ad acta, con delibera dell’11 settembre 2008, per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo. Uno degli interventi prioritari che il Commissario dovrà porre in essere, infatti, attiene proprio all’“attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale”.
In tal modo, la disposizione regionale viola altresì l’art. 120, comma 2, Cost., relativo all’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nei confronti di Regioni ed enti locali, nonché il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost.
Per i motivi esposti si ritiene che la disposizione regionale censurata debba essere impugnata dinanzi la Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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