Dettaglio Legge Regionale

Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia. (7-11-2001)
Marche
Legge n.26 del 7-11-2001
Politiche socio sanitarie e culturali
21-12-2001 / Impugnata
La legge regionale è illegittima in quanto eccede i limiti della legislazione concorrente previsti dall’art.117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute, atteso che dispone la sospensione, a tempo indeterminato ed in modo indiscriminato, di trattamenti sanitari l’applicazione e la valenza terapeutica dei quali rientrano “in primis” tra le valutazioni proprie dell’esercizio della professione medica, così limitando il diritto fondamentale alla salute dei cittadini della Regione e l’esercizio di attività terapeutiche da parte degli esercenti detta professione.Inoltre in applicazione della predetta disposizione costituzionale è demandato allo Stato il compito di determinare i principi fondamentali in materia di provvedimenti modificanti i trattamenti sanitari, per motivi di adeguatezza medica e di uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale.Nella specifica materia costituiscono, a parere del Ministero della Salute, linee di indirizzo quelle previste dal dPR 10 novembre 1999, recante “Approvazione del progetto obiettivo ‘Tutela e salute mentale’”.Si ritiene che la legge, presentando vizi di illegittimità costituzionale per violazione dell’art.117 della Costituzione, va impugnata davanti alla Corte Costituzionale.

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