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Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile. (8-10-2009)
Marche
Legge n.22 del 8-10-2009
n.96 del 15-10-2009
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 4 dicembre 2009 ha impugnato la legge della Regione Marche n.22/2009 concernente il c.d. Piano casa, in quanto essa conteneva una norma che, disciplinando i contratti sotto soglia comunitaria, aveva introdotto alcune disposizioni integrative alle prescrizioni del Codice dei Contratti, in materia di criteri di selezione dei concorrenti e aggiudicazione delle gare.
Tali criteri aggiuntivi risultano illegittimi a fronte della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del codice degli appalti, in quanto riconducibile alla nozione di tutela della concorrenza, così come confermato da consolidata giurisprudenza costituzionale (in particolare la sent. n.401/2007).
La regione, con l'articolo 50 della legge regionale n. 31/2009, ha provveduto ad abrogare detta disposizione.
Si ritiene, quindi, che sussitano i presupposti per rinunciare al ricorso.
4-12-2009 /
Impugnata
La legge regionale, che stabilisce interventi per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla norma contenuta nell'articolo 8 comma 1, lettera b), laddove si stabiliscono, per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, disposizioni integrative alle norme del codice dei contratti pubblici.
In particolare, la disposizione regionale prevede che "la selezione dei soggetti cui rivolgere l’invito, tra quelli in possesso dei requisiti, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta espressamente indicate nell’avviso e a tal fine le stazioni appaltanti possono, alternativamente o in combinazione tra loro, applicare criteri oggettivi, conformemente alla comunicazione interpretativa della Commissione europea 2006/C 179/02, quali il sorteggio, l’esperienza dei candidati nel settore in questione, le dimensioni e l’infrastruttura delle loro attività, la loro capacità tecnica e professionale".
Tali criteri risultano aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli artt. 39-50 e 233 del d.lgs. 163/2006 e, pertanto, presentano aspetti di illegittimità costituzionale a fronte della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006, in materia di criteri e selezione dei concorrenti e di procedure di aggiudicazione, in quanto aspetti riconducibili alla nozione di tutela della concorrenza, così come confermato da consolidata giurisprudenza costituzionale ( in particolare la sent. n. 401/2007).
Per tale motivo la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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