Dettaglio Legge Regionale

Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica. (19-10-2009)
Calabria
Legge n.35 del 19-10-2009
n.19 del 26-10-2009
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
La legge n. 35 del 19 ottobre 2009 della regione Calabria recante:"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica" è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale , ex art. 127, Cost., con delibera del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2009.
Il Governo aveva censurato alcune norme che risultavano in contrasto con disposizioni statali contenute nel Testo Unico sull'edilizia DPR n. 380/2001, espressione di principi fondamentali in materia di governo del territorio, in violazione dell'articolo 117, comma terzo Cost.
In particolare era stata censurata la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, che prevedeva l’esclusione dell’autorizzazione sismica per i progetti presentati dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. Tale previsione determinava una deroga, non prevista dalla norma statale di riferimento (articoli 83 e 88 del D.P.R. 380/2001), all'obbligo di attenersi a specifiche norme tecniche di costruzione per ogni tipo di intervento da realizzarsi in zone sismiche. Era stata altrsì censurata la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, che stabiliva che, nel caso di sopraelevazioni, al progetto relativo venisse allegato un certificato redatto dal progettista e che tale certificato andasse a sostituire la certificazione del competente Ufficio tecnico regionale. Detta norma contrastava con il principio fondamentale contenuto nell'articolo 90, comma 2, del citato D.P.R. n.380/2001, che, invece, autorizza dette sopraelevazioni solo previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale.
Successivamente la Regione Calabria, attraverso la legge 5 gennaio 2010 n. 1, pubblicata sul BUR n. 24 del 31 dicembre 2009, ha provveduto ad abrogare, con l'articolo 1, l'articolo 3, comma 3 della l.r. n. 35/2009, oggetto di impugnativa, e, con l'articolo 2, inserendo all'articolo 6, comma 2 della l.r. n. 35/2009, la parola "non" dopo le parole "La predetta certificazione" ha determinato il venir meno delle motivazioni dell'impugnativa avanti alla Corte Costituzionale.
Il Consiglio dei Ministri, in data 11 marzo 2010, ha deliberato la non impugnativa della legge della regione Calabria n. 1 del 2010.
Per i motivi suesposti questo ufficio ritiene che ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
11-12-2009 / Impugnata
La legge regionale, che stabilisce “procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica” presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente ad alcune norme che risultano in contrasto con disposizioni statali contenute nel Testo Unico sull'edilizia DPR n. 380/2001, espressione di principi fondamentali in materia di governo del territorio, in violazione dell'articolo 117, comma terzo Cost.
In particolare :
1) la norma contenuta nell'art. 3, dopo aver disposto, al comma 1, che qualsiasi intervento edilizio in zone sottoposte alle norme sismiche, necessita di autorizzazione da parte del competente Servizio tecnico regionale , al successivo comma 3, prevede l’esclusione dell’autorizzazione sismica per i progetti presentati dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. Tale previsione determina una deroga all'obbligo di attenersi a specifiche norme tecniche di costruzione per ogni tipo di intervento da realizzarsi in zone sismiche, contenuto nell'articolo 83 del D.P.R. 380/2001. Da ciò deriva un contrasto con l'articolo 88 del DPR n. 380/2001 che non contempla tale deroga, prevedendo altresì l’attribuzione allo Stato e per esso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di cui all’art. 83, previa apposita istruttoria da parte dell’Ufficio periferico competente e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il conferimento al Ministro del potere di deroga all'osservanza di dette norme tecniche garantisce l’applicazione in maniera uniforme sul territorio nazionale di una normativa avente particolari e delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumità. Le richiamate norme statali costituiscono dunque principi fondamentali vincolanti ala potestà legislativa regionale in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, comma terzo , Cost.
2) La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, stabilisce che, nel caso di sopraelevazioni, al progetto di sopraelevazione degli edifici venga allegato un certificato redatto dal progettista e che tale certificato vada a sostituire la certificazione del competente Ufficio tecnico regionale. Detta norma contrasta con il principio fondamentale contenuto nell'articolo 90, comma 2, del citato D.P.R. n.380/2001, che, invece, autorizza dette sopraelevazioni solo previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani realizzabili in sopraelevazione. Poiché gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica non possono essere sottoposti a discipline derogatorie e a sistemi di controllo semplificato, anche questa norma statale deve considerarsi principio fondamentale vincolante la potestà legislativa regionale in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, comma terzo , Cost.
Per le ragioni sopra evidenziate la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

« Indietro