Dettaglio Legge Regionale

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. (10-11-2009)
Liguria
Legge n.52 del 10-11-2009
n.20 del 11-11-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
17-12-2009 / Impugnata
La legge regionale in oggetto, recante “Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 8, comma 2, e le norme ad essi collegati.

1) L’art. 7, comma 1, prevedendo che la Regione “dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate dai servizi pubblici e privati non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni”, stabilisce il divieto per gli operatori economici privati di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all’orientamento sessuale o all’identità di genere.
La norma regionale prevede in sostanza un’ipotesi di obbligo legale a contrarre – obbligo già previsto in via generale dal legislatore statale all’art. 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”) – e, in tal modo, come già sottolineato per casi analoghi dalla Corte costituzionale, “introduce una disciplina incidente sull’autonomia negoziale dei privati e, quindi, su di una materia riservata, ex art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato” (sent. n. 253/2006).
Risulta altresì illegittima, per la connessione con la disposizione in esame, la previsione contenuta nell'art. 13, comma 3, in base alla quale "nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa, gli organi regionale si conformano alla presente legge, anche prevedendo (...) le sanzioni dei comportamenti discriminatori". Alla illegittimità della disposizione che prevede l'obbligo a contrarre consegue, infatti, stante il parallelismo tra potere di predeterminazione della fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione, anche l'illegittimità dell'ulteriore previsione relativa alla applicabilità, in caso di violazione dell'obbligo, della sanzione amministrativa (sent. n. 253/2006).

2) L’art. 8, comma 2, stabilisce che “Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute”.
In tal modo, prevedendo la delega ad altro soggetto in relazione ad “ogni esigenza assistenziale del designante” – formula generale nella quale non può non ritenersi ricompresa anche la possibilità di delegare ad altra persona il consenso ad un determinato trattamento sanitario – il legislatore regionale disciplina l’istituto della rappresentanza, che, come sostenuto dalla Corte costituzionale nella citata sent. n. 253/2006, rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Per le ragioni sopra menzionate si ritiene pertanto che le disposizioni regionali citate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale.

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