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Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale. (9-11-2009)
Toscana
Legge n.66 del 9-11-2009
n.46 del 13-11-2009
Politiche infrastrutturali
17-12-2009 /
Impugnata
La legge, che opera una serie di modifiche a precedenti leggi regionali in materia di attribuzione agli enti locali e disciplina delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, nonché in tema di a difesa del suolo, governo del territorio e porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale, è censurabile per il seguente motivo .
- L' articolo 1, nel sostituire l’articolo 25 della L.R. n. 88 del 1998, ai commi 1 e 2, riserva alla Regione, in particolare, le funzioni relative alla “valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale” (nuovo articolo 25, comma 1, lettera b). A tale fine sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali (nuovo articolo 25, comma 2);
- L'articolo 9, nel sostituire l’articolo 47-ter della L.R. n. 1 del 2005, al comma 3, prevede espressamente che la struttura regionale competente esprima parere obbligatorio e vincolante sull’idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano;
- L’articolo 10, nell’introdurre l’articolo 47-quater all’interno della L.R. n. 1 del 2005, dispone che tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale siano conformi al piano regolatore portuale e siano approvati dal comune, previa valutazione positiva dell’idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), come modificato ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale in esame.
Dette norme, così come esplicitato al punto 11 del 'Considerato' del preambolo della legge regionale, che della legge stessa costituisce parte integrante, disciplina la funzione concernente la valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere dei porti regionali, individuando una struttura regionale che operi detta valutazione già svolta dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.
Le citate norme regionali, attribuendo la prevista attività valutativa esclusivamente agli uffici regionali , si pongono in contrasto con il complesso di disposizioni statali, di seguito descritte, che affermano l’obbligatorietà del parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici in materia di “Piani regolatori portuali” e realizzazione delle relative opere.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonchè dell’articolo 2, del d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, recante “Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici” esercita funzioni consultive ed esprime pareri, tra l’altro, di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e inoltre sui progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato relativi all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica, onde garantire l'interoperabilità delle tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche quali organi decentrati di questa Amministrazione.
Si segnala inoltre che l’articolo 8, comma 1, n. 6), della legge 18 giugno 2009, n. 69, tra le modifiche alla legge n. 241 del 1990, volte alla certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche, ha introdotto una specifica disposizione a salvaguardia della previsione di cui all’articolo 127 del predetto codice dei contratti pubblici.
Come detto, rispetto all’obbligatorietà del parere previsto dalla normativa statale di riferimento in materia di “Piani regolatori portuali” e realizzazione delle relative opere in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, la legge regionale nulla dispone, attribuendo l’attività valutativa esclusivamente agli uffici regionali competenti.
Alla luce del complesso delle disposizioni statali riferite alla materia in oggetto non può che desumersi che le stesse, nel prevedere il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, concretizzino un principio fondamentale nella materia di potestà concorrente “porti e aeroporti civili”, a garanzia dell’uniformità sul territorio nazionale dei criteri per lo sviluppo coerente ed organico della pianificazione delle aree portuali e che tale principio non possa essere disatteso dal legislatore regionale.
Pertanto, le norme regionali sopra richiamate, risultano adottate in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, considerato il mancato rispetto del principio fondamentale in materia di “porti e aeroporti civili”, riferito all’obbligatorietà dell’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la realizzazione di opere marittime all’interno di un porto classificato, contenuto nella normativa statale sopra illustrata.
Per questo motivo la legge deve essere impugnata di fronte alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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