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Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore. (13-11-2009)
Basilicata
Legge n.37 del 13-11-2009
n.51 del 16-11-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
17-12-2009 /
Impugnata
La legge della regione Basilicata in esame, recante “Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore”, presenta profili di illegittimità costituzionale.
E’ innanzitutto da segnalare che ai sensi della legislazione vigente l’attività svolta dall’autista soccorritore non è una professione sanitaria regolamentata. Da ciò consegue che le Regioni, nella loro autonomia e per quanto necessario in relazione alle esigenze del proprio territorio, pur potendo prevedere corsi di formazione per soggetti da adibire alla guida e alla manutenzione delle ambulanze, e fornire agli stessi anche qualche nozione relativa alle tecniche e alle manovre di primo soccorso, non possono in alcun modo attribuire loro funzioni o mansioni che la legge riserva ai professionisti sanitari.
Inoltre, in base agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale, le Regioni e le Province autonome non possono utilizzare le competenze loro riconosciute in materia di formazione per giungere, surrettiziamente e di fatto, alla individuazione e normazione di nuove professioni sanitarie, essendo questa una competenza esclusiva dello Stato (Cfr., fra le altre, sentenze n. 93/2008, 300/2007, 449, 424, 423, 153 del 2006, e 355 del 2005).
Ciò posto, la legge regionale in oggetto, attribuendo all’autista soccorritore funzioni riservate ai professionisti sanitari, presenta in particolare i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
L’art. 1, comma 1, lett. e), e l’art. 4, prevedendo rispettivamente che l’autista soccorritore svolga attività di “collaborazione nell’intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento…” “in collegamento funzionale e in collaborazione con gli ‘altri operatori sanitari’ professionalmente preposti all’intervento di soccorso” equipara l’autista soccorritore ai professionisti sanitari.
Inoltre, l’allegato A, che forma parte integrante dell’ art. 5, riguardante le attività e le competenze dell’autista soccorritore, nel prevedere al punto 1, lett. e), ed f), la possibilità che l’autista soccorritore si occupi del “mantenimento delle funzioni vitali…”. e ponga in essere “le procedure diagnostiche e la stabilizzazione del paziente…”di fatto autorizza detto operatore a porre in essere attività a carattere sanitario, che esulano dai compiti attribuiti alla figura professionale dell’autista-soccorritore e afferiscono in maniera inequivocabile alle competenze delle professioni sanitarie .
Sempre l’Allegato A, prevede, alla fine del punto 2), che in assenza di personale sanitario l’autista soccorritore “…svolge anche le funzioni di capo equipaggio”, circostanza che legittimerebbe la possibilità che in situazioni di emergenza, caratterizzate alla necessità di prestare soccorso, sia inviata una équipe che, in assenza di personale sanitario, sarebbe diretta dall’autista soccorritore. Inoltre l’Allegato B, che forma anch’esso parte integrante dell’ art. 5, alla lettera i), prevede che l’autista soccorritore riconosce “le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici” ed attribuisce ad esso anche in tal modo competenze proprie dei professionisti sanitari. Infine l’Allegato C, che forma parte integrante dell’ art. 2, che disciplina la formazione, ricomprende tra le materie di insegnamento i “principi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratori, locomotorio e cardiocircolatorio; elementi di patologia generale (…) traumatologia e trattamento delle lesioni da trauma ed elementi di tossicologia” nonché al “supporto vitale di base”.
L’insegnamento di dette materie di studio, in via generale finalizzate ad attribuire competenze proprie delle professioni sanitarie, seppure utili a fini culturali, sono ultronee ai fini della formazione dell’autista soccorritore al quale non può essere attribuita alcuna competenza in merito.
Così disponendo le previsioni regionali menzionate eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di “professioni” e di “tutela della salute” dall’art. 117, terzo comma, Cost. Esse infatti definiscono il profilo professionale dell’autista – soccorritore, e individuano di fatto una nuova professione sanitaria ponendosi in contrasto con il principio più volte affermato dalla Corte Costituzionale (con le sentenze n.93 del 2008,n 300 del 2007, 40, 153, 423, 424 del 2006, e n. 319 e 355 del 2005 e n. 353 del 2003)” e recepito nel d.lgs. n. 30 del 2006 ( in particolare art. 1, comma 3, e art. 4, comma 2), secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Per i motivi sopra esposti si ritiene che debba essere proposta inpugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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