Dettaglio Legge Regionale

Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche. (27-11-2009)
Puglia
Legge n.27 del 27-11-2009
n.191 del 30-11-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
22-1-2010 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante “Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1.
Tale disposizione stabilisce che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione della Regione, nella misura del 40 per cento, in funzione di specifici fabbisogni derivanti da nuove attività e/o nuovi servizi, e, per il restante 60 per cento, sono destinati alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni.
Così disponendo, la norma regionale in esame non fornisce idonee garanzie circa il rispetto dei limiti, relativi al contenimento delle spese di personale, fissati rispettivamente dall’articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006, per l’anno 2009, e dall’art. 2, commi 71-73, della legge n. 191/2009, per l’anno 2010. Tali norme statali, infatti, stabiliscono che “gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino” per ciascuno degli anni ivi considerati, tra i quali il 2009 e il 2010, “il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento”.
Pertanto, la disposizione regionale, prevedendo che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente impiegati, anche se con modalità diverse in ambito regionale e a livello di singola azienda, per nuove assunzioni, comporta oneri tali da pregiudicare il contenimento delle spese di personale, così da compromettere l’effettiva attuazione delle predette disposizioni legislative statali, che si configurano come norme di coordinamento della finanza pubblica, con una conseguente violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.

Per le ragioni sopra esposte si ritiene che la disposizione regionale in oggetto debba essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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