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Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). (23-11-2009)
Toscana
Legge n.71 del 23-11-2009
n.50 del 27-11-2009
Politiche infrastrutturali
22-1-2010 /
Impugnata
La legge , che detta modifiche alla legge regionale n.39/2005 in materia di energia, risulta censurabile in quanto alcune disposizioni si pongono in contrasto con la legislazione statale di principio in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, in contrasto con l'articolo 117, comma 3, Cost, ponendosi altresì in violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione che assegna allo Sato la competenza in materia di tutela della concorrenza.
In particolare :
1) L’ art. 1, che sostituendo il testo dell’art. 3 della legge regionale Toscana n. 39/2005, introduce alla lett. d) dello stesso art. 3 la previsione secondo cui la Regione “rilascia ... le autorizzazioni … per quanto concerne … linee e impianti di trasmissione”, contrasta con l’art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 290/2003, e successive modifiche, che intesta la competenza a rilasciare le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete di trasmissione nazionale esclusivamente al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e dei mare, e previa intesa con la Regione o le Regioni interessate. Il citato art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 s.m.i. è qualificabile come norma espressiva di principi fondamentali: la Corte costituzionale ha infatti qualificato in tal senso le norme contenute nella legge n. 239/2004, che, realizzano “il riordino dell’intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice” (sent. n. 383/2005), sono intervenute, tra l’altro, sulla formulazione dello stesso ad. 1-sexies (da ultimo modificato dall’art. 27 della legge n. 99/2009).
2) L’art. 10, comma 2, che modifica l’art. 16, comma 3 della legge regionale Toscana n. 39/2005, alla lettera f), nell'elencare gli impianti per cui realizzazione è necessaria una DIA, pur richiamando le soglie stabilite dall’art. 12 del DLGS n. 387/2003 per l’applicazione della DIA, modifica tali soglie per gli impianti fotovoltaici (la soglia sale da 20 kW a 100 kW) e per gli impianti eolici (la soglia sale da 60 kW a 100 kW). Tali soglie costituiscono un limite uniforme massimo non derogabile in sede regionale.La norma si pone in contrasto quindi con la legislazione statale di principio in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, enunciati dall’art. 12 del DLGS n. 387/2003, in violazione dell'articolo 117,comma 3 Cost.
3) L’art. 11, comma 4, che introduce il comma 1-quater all’art. 17 della legge regionale Toscana n. 39/2005, esclude dal procedimento autorizzatorio alcune tipologie di impianti solari fotovoltaici o eolici (di potenza nominale pari o inferiore a 1 MW) ovvero a fonte idraulica (di potenza nominale pari o inferiore a 200 kw) se i soggetti responsabili dell’impianto sono la Regione o gli enti locali. Tale norma costituisce un ingiustificato privilegio a favore dei suddetti soggetti pubblici nello svolgimento di un’attività economica regolata dal diritto comune in quanto elimina gli oneri, anche temporali, connessi allo svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione, derogando all’art. 12 del DLGS n. 387/2003 e ai principi costituzionali e comunitari in materia di uguaglianza e concorrenza. Infatti, non essendo prevista dalla normativa comunitaria e interna alcuna differenziazione nella posizione giuridica fra imprenditori privati e pubblici, la suddetta parità deve riguardare anche le condizioni e le modalità di accesso al mercato che devono avvenire su un piano di parità e di concorrenza, in violazione quindi dell'articolo117, comm 2, lettera e) Cost.
Inoltre, considerato che la Corte costituzionale ha espressamente qualificato le norme contenute nel citato art. 12 quali “principi fondamentali” in materia di fonti energetiche rinnovabili (cfr. sentt. n. 364/2006 e, da ultimo, n. 282/2009), tali principi costituiscono altrettanti limiti al cui rispetto si trova vincolata la potestà regionale concorrente in materia di energia.
Per questi motivi la legge deve essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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