Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria. (25-11-2009)
Liguria
Legge n.57 del 25-11-2009
n.22 del 25-11-2009
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa

RINUNCIA

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Liguria n. 57 del 25 novembre 2009, recante "Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006 n.41(Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria". E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto:
-l'articolo 27, escludendo dal regime dell’autorizzazione previsto dai commi 1-6 dell' articolo 2 della l.r. n.20/99 “gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola o associata", eccedeva dalla competenza regionale concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute, ed incideva altresì sui principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 41 Cost.

Successivamente, con la legge n. 2 del 15 febbraio 2010, la regione Liguria ha abrogato, all'articolo 2, l'articolo 27 della legge regionale 57/2009.

Il Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2010, ha deliberato la non impugnativa della l.r. 2 del 15 febbraio 2010.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della l.r. 57/2009, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
13-1-2010 / Impugnata
La legge regionale in esame, che apporta modifiche alla l.r. n. 41 del 2007 (Riordino del servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 27.

Tale norma, infatti, che aggiunge i commi 6-bis e 6-ter dopo il comma 6 dell'art. 2 della l. r. n 20 del 1999, escludendo dal regime dell’autorizzazione previsto dai commi 1-6 dello stesso art. 2 “gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola o associata", eccede dalla competenza regionale concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute, ed incide altresì sui principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 41 Cost.
In particolare, la disposizione in esame si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute espresso dagli articoli 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502/92, secondo i quali tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarità dell’attività posta in essere, devono essere assoggettati ad un provvedimento autorizzatorio, previa verifica del possesso dei requisiti minimi fissati con il D.P.R. 14 gennaio 1997, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome.
Il rispetto di tali prescrizioni è infatti indispensabile per assicurare i livelli essenziali di sicurezza dei pazienti e di qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la corretta gestione e manutenzione della stessa assume carattere rilevante nell’assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure.

Per i motivi esposti si ritiene che la disposizione regionale censurata debba essere impugnata dinanzi la Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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