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Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali. (27-5-2022)
Valle Aosta
Legge n.6 del 27-5-2022
n.28 del 1-6-2022
Politiche economiche e finanziarie
14-7-2022 /
Impugnata
In via preliminare, l'art. 1 della legge regionale n. 46/1998 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) reca i criteri per l'iscrizione dei segretari degli enti locali nell'Albo della Regione Valle d'Aosta. In tale Albo sono iscritti, oltre ai soggetti individuati mediante concorso pubblico che abbiano frequentato i corsi di formazione previsti e superato il relativo esame finale (comma 5), anche le ulteriori categorie di soggetti di cui al comma 6:
a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;
b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;
c) soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 9 del DPR n. n. 465/1997 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge n. 127/1997);
d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
e) segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.
Il Legislatore regionale prevede, peraltro, che, per i soggetti di cui alle lettere a) e b), l'iscrizione sia comunque subordinata alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale (comma 7); per i soggetti di cui alle lettere c) e d), invece, l'iscrizione è subordinata alla frequenza di un corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale.
Ciò premesso, in considerazione della carenza di soggetti incaricabili iscritti all'Albo regionale dei segretari e nelle more di una nuova procedura concorsuale per l'accesso al medesimo Albo da concludersi entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge in oggetto, l'art. 4 (Iscrizione straordinaria all'Albo regionale dei segretari degli enti locali) della legge in oggetto modifica la legislazione sopra descritta:
- anzitutto, si prevede che in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione all'Albo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998 i soggetti elencati (art. 4, comma 1), ribadendo, pertanto, quanto già previsto dalla legge n. 46/1998.
- inoltre, viene introdotta una rilevante deroga alla disciplina regionale previgente stabilendo che, fermi i requisiti di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 46/1998, per i soggetti di cui al comma 1 non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della medesima legge 46/1998.
Pertanto, nei 18 mesi successivi all’entrata in vigore della legge in oggetto, viene prefigurato un nuovo regime di iscrizione (straordinaria) all'Albo regionale, nel cui ambito viene consentita l'iscrizione senza la necessità:
- di un corso di formazione professionalizzante e del superamento di un esame finale per:
a) i dirigenti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;
b) i soggetti in possesso di laurea magistrale o specialistica e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;
- di un corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale e del superamento di un esame finale per:
c) i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 9 del DPR n. 465/1997;
d) i segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Per quanto concerne l'iscrizione all'Albo regionale dei dirigenti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato (soggetti di cui alla lettera a), l'assenza di una disposizione equivalente a livello nazionale (che sancisca la possibilità di iscrizione dei dirigenti statali e/o degli enti locali nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali) indica una diversità di funzioni tra quelle dirigenziali e quelle segretariali. Invero, il fatto che l’art. 1 comma 3 della legge in oggetto renda inapplicabile l’art. 1 comma 7 della legge regionale n. 46/1998 delinea un modo di iscrizione all'Albo regionale non coerente, a fronte di rilevanti diversità di funzioni tra le due figure anche in ambito territoriale. In tale evenienza, la semplice appartenenza di un soggetto al ruolo della dirigenza regionale non reca in sé gli elementi atti a garantire la professionalità necessaria per esercitare le funzioni segretariali, secondo la giurisprudenza costituzionale (v. infra, sentenza n. 95/2021).
Viene poi previsto che per i soggetti elencati nell'art. 1, comma 6, lettera b) - ossia in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale - l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari non è subordinata alla frequenza del corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale.
Nel disapplicare l'obbligo di frequenza del corso di formazione professionalizzante e il superamento del relativo esame finale nell'ipotesi di cui di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), della legge regionale n. 46/1998, tale disposizione consente di iscriversi all'Albo regionale dei segretari, e quindi la possibilità di svolgere, se incaricati, le funzioni di segretario comunale, a soggetti non appartenenti al pubblico impiego, seppure in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche oppure di una laurea, specialistica o magistrale, equiparata o equipollente per legge.
Il fatto che l’art. 4 comma 3 della legge in oggetto renda inapplicabile l’art. 1 comma 7 della legge regionale n. 46/1998 riguarda anche i soggetti di cui all’art. 1, comma 6, lett. b) (soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale), per effetto del rinvio del medesimo art. 4, comma 3, al comma 1, che indica l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Per effetto della modifica introdotta, l'acquisizione dello status giuridico ed economico di segretario da parte dei soggetti di cui alla lettera b) risulta scollegata dal preventivo svolgimento di una qualsiasi procedura di selezione e di formazione prevista dall'art. 1, comma 7 della legge regionale n. 46/1998 - volta ad accertare la qualificazione professionale necessaria per esercitare le funzioni segretariali – dipendendo invece dal semplice possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale per partecipare al concorso territoriale di accesso alla carriera di segretario degli enti locali.
Per quanto riguarda infine i soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 comma 6 della legge regionale 46/1998, le circostanze eccezionali invocate dal legislatore regionale possono giustificare solo per un periodo limitato che i segretari già abilitati in ambito nazionale o regionale vengano direttamente iscritti nell'Albo regionale, anche in assenza di preventivo accertamento delle specificità linguistiche, funzionali e ordinamentali regionali, diversamente da quanto previsto in precedenza.
Alla luce di quanto precede, nel rilevare che la funzione di Segretario comunale e provinciale costituisce una figura infungibile che deve rispondere a ben determinati requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale, anche le disposizioni urgenti finalizzate a consentire il regolare funzionamento degli enti in presenza di una sensibile carenza degli organici devono ispirarsi a finalità di gestione coordinata ed omogenea a livello nazionale di tale criticità.
Sul presupposto della rilevanza delle funzioni segretariali e della necessaria qualificazione dei chiamati a svolgerle, l’art. 13 del DPR n. 465/1997 prevede che l'abilitazione per l'iscrizione all'Albo statuale venga rilasciata al termine di un articolato procedimento nel cui ambito è prevista:
- una procedura concorsuale (suddivisa in una prova preselettiva e in prove scritte e orali)
- cui segue un corso-concorso (della durata di 6 mesi durante il quale è prevista una verifica intermedia)
- con un tirocinio pratico di 2 mesi presso uno o più comuni
- al cui termine i candidati sono sottoposti ad un ulteriore esame finale.
La Corte costituzionale ha sempre considerato il concorso pubblico lo strumento necessario per garantire tanto l'imparzialità dell'azione amministrativa quanto l'individuazione dei soggetti in possesso delle conoscenze tecnico-specialistiche necessarie per svolgere le funzioni per le quali si concorre.
Con particolare riferimento alla figura di segretario comunale, la sentenza della Corte costituzionale n. 95/2021 - relativa alla pronuncia di illegittimità di alcune norme regionali relative allo status giuridico ed economico del segretario comunale in ambito territoriale - ha ribadito come il previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, non basti, quando essa non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita al tipo e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere.
La previsione di cui all'art. 4, comma 3, della legge in esame, pertanto, si pone in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di pubblico impiego (ex multis, sentenze nn. 40/2018; 167/2013; 227/2013; 7/2015).
I principi sopra richiamati sono stati altresì ribaditi dalla Corte nella recente sentenza n. 167/2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della Regione Friuli Venezia Giulia: "alla stregua del suo oggetto e della necessità di soddisfare contingenti esigenze organizzative onde assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli enti locali, la normativa impugnata va ricondotta alla materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», di cui all'art. 4, numero 1-bis), dello statuto. Per espressa previsione statutaria, tuttavia, l'esercizio di tale competenza deve avvenire in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Tra di essi rientra quello per cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale. Prevedendo e disciplinando, dunque, l'attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell'interno (sentenza n. 23/2019), ai «dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale», la Regione ha violato tale principio, eccedendo dal limite imposto dallo statuto".
Dalle evidenziate pronunce emerge quindi che le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e del relativo personale debbano esercitarsi in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali rientra quello per cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali, categoria cui appartengono i segretari comunali e provinciali, spetta al legislatore statale.
Riassumendo, l'art. 4 consente, per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 3, l'iscrizione straordinaria all'Albo regionale dei segretari:
- sia dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998, senza che per gli stessi risulti più necessario frequentare il corso di formazione professionalizzante con superamento del relativo esame finale;
- sia dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998, a prescindere dalla frequenza di un corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale e connesso superamento del relativo esame finale.
L’art. 4 comma 3 della legge in oggetto, nel disporre l'inapplicabilità dell’art. 1, commi 7 e 8 della legge regionale n. 46/1998, consentendo così l'iscrizione all'Albo regionale di soggetti che non hanno in precedenza vinto alcun concorso o selezione pubblica, in sostanza supera la fase di accertamento dei requisiti che occorrono a riscontrare la qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali, ponendosi in conflitto con la citata normativa statale e con l'illustrata declinazione che la giurisprudenza costituzionale ha operato dei principi di imparzialità dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, eccedendo altresì dalle competenze statutarie.
Pertanto, l'art. 4, comma 3, della legge regionale in oggetto viola l'art. 117, secondo comma, lettera L) Cost. in materia di ordinamento civile, nonché gli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. e va impugnato ex art. 127 Cost.
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