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Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. (30-5-2022)
Valle Aosta
Legge n.8 del 30-5-2022
n.30 del 7-6-2022
Politiche economiche e finanziarie
28-7-2022 /
Impugnata
La legge Valle d’Aosta n. 8 del 2022 recante “Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica” è censurabile per contrasto ai principi della Costituzione e dello Statuto speciale di autonomia della Regione per le motivazioni che di seguito si illustrano.
L’articolo 3, comma 2, stabilisce che: “Al fine di assicurare il reclutamento del personale necessario per il funzionamento della struttura di progetto di cui al comma 1 in tempi compatibili con l'avvio degli interventi di cui all'articolo 1, limitatamente all'anno 2022, è autorizzata l'assunzione, da parte dell'ARER, di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, per un periodo massimo di trentasei mesi, in via straordinaria e urgente, anche in deroga alla disciplina prevista dal Reg. reg. 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del Reg. reg. 11 dicembre 1996, n. 6), fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento regionale. L'assunzione avviene mediante indizione di apposite procedure selettive con modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella quale è accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali. I bandi delle predette procedure selettive sono pubblicati, entro il 31 dicembre 2022, nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi.”
La disposizione stabilisce, quindi, che, per il funzionamento della struttura di progetto, in via straordinaria e urgente, è autorizzata l'assunzione, da parte dell'ARER, di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, con procedura selettiva per titoli ed una prova orale. I bandi delle predette procedure selettive sono pubblicati, entro il 31 dicembre 2022, nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi.
Tale disposizione si discosta con quanto previsto dall’articolo35-quater, comma 1, lett a), del d.lgs. n. 165 del 2001, recentemente introdotto dal D.L. 30/04/2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, a norma del quale i concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 dello stesso d.lgs. n. 165/2001 devono prevedere l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.
Si evidenzia, inoltre, con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 relativo alla pubblicazione dei bandi delle procedure selettive nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER che tali forme di pubblicazione non garantiscono un’adeguata pubblicità e capacità di diffusione dell’informazione.
Infatti, non prevedendo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale quantomeno di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande, la disposizione è in contrasto con la disciplina dell'articolo 4 del d.P.R. 09/05/1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" che prevede:" I. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande".
Si aggiunge, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono garantire un'adeguata pubblicità della selezione che, nel caso di specie, non si ritiene sufficientemente assicurata tramite la pubblicazione dei bandi nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER, dal momento che non tutti i potenziali candidati potrebbero venirne a conoscenza.
Per quanto esposto, le disposizioni dell'articolo 3, comma 2 determinano il mancato rispetto dei principi relativi alla parità di accesso alle procedure selettive e alla garanzia di un adeguato livello di competenze, contrastando con le disposizioni nazionali richiamate, con violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera l), 97 e 3 della Costituzione.
Sebbene la Regione autonoma Valle d’Aosta abbia competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale (articolo 2, comma primo, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le norme contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica alle quali anche le Regioni a statuto speciale debbono uniformarsi, come prescritto nel richiamato articolo 2 dello Statuto.
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