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"Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente , per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa" (28-12-2009)
Campania
Legge n.19 del 28-12-2009
n.80 del 29-12-2009
Politiche infrastrutturali
4-2-2010 /
Impugnata
La legge regionale, che, in attuazione dell’Intesa stipulata tra Stato e Regioni il 1° aprile 2009, consente misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio edlizio esistente , per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa nel settore edilizio, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) Le norme contenute nell'articolo 9, commi 2 e 3, subordinano l'efficacia dei titoli abilitativi per i previsti interventi straordinari di incremento volumetrico o di mutamento di destinazione d'uso alla predisposizione di un "libretto di fabbricato".
Detto libretto, oltre a comprende gli esiti della valutazione di sicurezza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 9, e il certificato di collaudo, ove previsto, raccoglie e aggiorna le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato. Un successivo regolamento stabilirà quindi i contenuti di tale fascicolo nonché le modalità per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo.
Tali disposizioni, oltre a mostrarsi contraddittorie rispetto alle finalità perseguite dalla legge, ovvero l’incentivazione e l’incremento dell’edilizia privata, aggravando gli adempimenti e gli oneri amministrativi dei proprietari privati nell’intrapresa di nuove iniziative edilizie, si pongono in contrasto con diverse norme costituzionali.
In primo luogo, imponendo ai privati, a loro carico ed a loro spese, la duplicazione di accertamenti e la conservazione di informazioni e documenti, ricadenti nei compiti affidati alla pubblica amministrazione nella sua azione di vigilanza, viola i principi dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell’art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, così come già rilevato nella sent. n. 315 del 2003 della Corte Costituzionale nei confronti di analoghe previsioni contenute in una legge della Regione Campania.
Inoltre, le norme regionali si presentano incostituzionali in quanto impongono prestazioni che si atteggiano come “prestazioni imposte” per le quali, ai sensi dell’art. 23 Cost., vige una specifica riserva di legge che, incidendo sulle libertà garantite dagli articoli 41 e 42 della Costituzione relative al diritto di proprietà e all’ iniziativa economica privata, spetta alla disciplina statale dettare, in violazione quindi anche della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) Cost.
In subordine, si rileva che la previsione obbligatoria dell'istituzione di un libretto di fabbricato attiene alla competenza legislativa statale in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. Infatti, tale previsione costituisce indubbiamente principio fondamentale della materia succitata che, per uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, non può essere rimessa alle singole differenti discipline regionali; né un obbligo siffatto è desumibile dalla normativa vigente, cui le regioni possono far riferimento per le proprie leggi in materia. Per tali motivi, quindi, le norme regionali sopra citate eccedono dalla competenza legislativa regionale invadendo la competenza statale sui principi fondamentali della materia governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, comma 3, cost.
2) L'articolo 10 , comma 2, introduce una novella dell'articolo 4 della l.r.n. 9/1983. I commi 2 e 3 di detto articolo 4, come novellati, prevedono che in tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l’inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica e che nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del procedimento di verifica, ha attestato l’avvenuto e corretto deposito sismico, prevedendo altresì che siano effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.
Tali disposizioni si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile, desumibili dal combinato disposto degli articoli 94 del DPR n.380/2001 e 19 e 20 della l.241/1990 s.m.i.. Infatti, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 182/2006, poiché il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di inizio attività la previsione regionale concreta una violazione delle norme del D.P.R. n.380/2001 (Testo unico in materia edilizia) che prescrive l’autorizzazione regionale esplicita per gli interventi edlizi in zone classificate sismiche. La Consulta afferma infatti che “l’intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali”, pertanto non può consentirsi l’introduzione di modalità di “controllo successivo o semplificato” ove siano coinvolti interessi primari della collettività . Le norme regionali, quindi, contrastano con l'articolo 117,comma 3, Cost.
La legge regionale deve quindi essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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