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Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010). (30-12-2009)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.24 del 30-12-2009
n.1 del 7-1-2010
Politiche economiche e finanziarie
1-3-2010 /
Impugnata
La legge è illegittima per i motivi che di seguito si espongono.
L'articolo 9, comma 51, modifica l’articolo 4, comma 1, della l.r. n. 6/06, legge che disciplina il sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. In particolare, in virtù dell’odierno intervento normativo regionale, è previsto che “Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi".
La disposizione in esame, ha ristretto l'accesso al sistema integrato ai soli cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi, abrogando (con l'articolo 9, comma 52) il comma 2 dell'articolo 4, che riconosceva ad alcune categorie di persone, a diverso titolo presenti nel territorio regionale, l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato (cittadini italiani temporaneamente presenti, stranieri con permesso di soggiorno, rifugiati, ecc..).
Con l'intento di introdurre una disposizione di salvaguardia che potesse compensare tali ingiustificate limitazioni nell'accesso al sistema dei servizi, lRegione ha modificato anche il comma 3 dell'articolo 4 (cfr. art. 9, comma 53 della legge in esame), riconoscendo a tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale il diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente. Tale previsione, di fatto, comunque esclude dal sistema regionale assistenziale intere categorie di persone (gli extracomunitari, persone senza fissa dimora, ecc..).
Tale previsione è ingiustificatamente discriminatoria non solo nei confronti degli extracomunitari residenti ma anche nei confronti dei comunitari (inclusi tutti i cittadini italiani) non residenti ovvero non da trentasei mesi.
Si precisa che la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (l. n. 328/00) nel disporre all'articolo 2, comma 1 che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani delega alle leggi regionali la determinazione delle modalità e dei limiti di accesso (nel rispetto degli accordi internazionali) anche per i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, ecc.; tale delega non si può tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata.
Così disponendo la norma regionale pone delle discriminazioni in materia di godimento di determinate prestazioni sociali con riguardo ad alcune categorie di cittadini che, non essendo assistite da un'adeguata giustificazione, si pongo lesive dei principi fondamentali dell'Ordinamento giuridico.
Tale ingiustificata discriminazione determina, quindi, una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione dagli articoli 2 e 3, nonché una lesione dell’articolo 38 della Costituzione che garantisce l’assistenza sociale ad ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere e, ancora, una violazione dell’articolo 97 della Costituzione in quanto la legge censurata non assicura il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Alla luce dei suddetti motivi di censura, si ritiene che la legge provinciale debba essere impugnata dinanzi la Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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