Dettaglio Legge Regionale

Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa. (22-1-2010)
Veneto
Legge n.5 del 22-1-2010
n.8 del 26-1-2010
Politiche infrastrutturali
19-3-2010 / Impugnata
La legge regionale, che detta norme per favorire e sostenere la partecipazione dei lavoratori dipendenti di società di capitali, di società di persone e di imprese individuali, alla gestione delle imprese stesse e alla determinazione dei relativi obiettivi presenta aspetti di illegittimità costituzionale .
In particolare, la norma contenuta nell’art. 3 , rubricato “Agevolazioni per i lavoratori” nel prevedere la facoltà della Giunta regionale di concedere agevolazioni, specifica al comma 2, lettera c) che tali agevolazioni possono consistere (tra l’altro) in “esenzioni o riduzioni di tributi…per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale”. Il successivo comma 3 dispone, poi, che le suddette misure agevolative, “sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali”.
Di tenore analogo sono le disposizioni contenute nel successivo articolo 4 rubricato “agevolazioni per le imprese”, che prevede che la Giunta regionale possa concedere alle imprese una serie di misure agevolative, tra cui (lettera b) “esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria”.
Tali previsioni risultano illegittime sia per l’attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta anziché al Consiglio regionale, sia per la indeterminatezza e l’ampiezza dell’ambito di applicazione , in quanto non specificano né la natura - regolamentare o meramente amministrativa - del provvedimento di competenza della Giunta, né la tipologia dei tributi interessati, in violazione quindi del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione. Infatti, lo spostamento di competenza dall’organo legislativo all’organo esecutivo e i diversi effetti dello strumento giuridico prescelto (provvedimento amministrativo anziché legge) determina la violazione dell’articolo 23 della Costituzione, che prevede la riserva di legge in materia tributaria. Al riguardo, si rappresenta che, con l’eccezione di alcuni casi in cui esenzioni o riduzioni di tributi comunali o provinciali possono essere oggetto di regolamenti (rispettivamente comunali o provinciali), peraltro sempre nei limiti stabiliti dalla normativa statale di riferimento, misure agevolative fiscali possono essere introdotte solo con legge. Né la locuzione “per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale” (contenuta in entrambe le norme regionali), appare sufficiente a garantire la conformità ai citati parametri costituzionali.
Inoltre , come più volte richiamato dalla Corte costituzionale, deve ritenersi preclusa alle regioni la facoltà di legiferare su tributi istituiti e disciplinati da legge statale, tra i quali, allo stato delle legislazione vigente, vanno annoverati anche i “tributi regionali”.
Pertanto le suddette disposizioni, nel prevedere la facoltà della Giunta di concedere esenzioni e riduzioni di tributi , peraltro anche in aggiunta alle agevolazioni introdotte dalla normativa statale, sono illegittime per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione , che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
Per questi motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell’articolo127 della Costituzione.

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