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Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. (27-1-2010)
Umbria
Legge n.5 del 27-1-2010
n.6 del 3-2-2010
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA
Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, il Governo ha deliberato l' impugnativa della legge della regione Umbria n. 5 del 27 gennaio 2010, recante: "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche."
Il Governo ha infatti rilevato, relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 18, comma 1, che la norma, concernente il collaudo statico, risultava censurabile in quanto, attribuendo alla Regione il potere di individuare gli interventi edilizi da escludere dal collaudo statico, si poneva in contrasto con la normativa statale in materia di collaudo statico che costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza , di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, come desumibile dalla recente sentenza della Corte costituzionale n.21/2010 secondo la quale la sicurezza delle costruzioni, collegata ad aspetti di pubblica incolumità, rientra in detta materia di competenza statale.
Successivamente, la Regione Umbria, con legge n. 17 del 5 agosto 2010, ha modificato la disposizione oggetto di censura eliminando, quindi, i motivi di illegittimità costituzionale.
Il Consiglio dei Ministri, in data 24 settembre 2010, ha deliberato la non impugnativa della legge regionale n. 17 del 3 agosto 2010.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della l.r. n. 5/2010, si ritiene che sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
19-3-2010 /
Impugnata
La legge, che detta la disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 18, comma 1, per i seguenti motivi.
La citata norma regionale prevede che “per tutti gli interventi edilizi di cui all’articolo 7, comma 1 e all’articolo 8, comma 2, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con proprio atto, la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo.”
Al riguardo si rilevano profili di contrasto con la normativa statale in materia di collaudo statico. Infatti l’articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al comma 1 prevede che tutte le opere di cui all’art. 1 della legge medesima debbano essere sottoposte a collaudo statico. Le opere da assoggettare al collaudo statico, ai sensi dell’art. 1 della predetta legge, sono tutte quelle che assolvono ad una funzione statica. Inoltre, la medesima norma statale contenuta nell’articolo 1, comma 4, nel prevedere che la realizzazione delle opere debba avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, costituisce un principio che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica, cui le Regioni non possono derogare.
Infatti la Corte Costituzionale nella recente sentenza 21/2010, ha affermato che la sicurezza delle costruzioni, collegata ad aspetti di pubblica incolumità, è riconducibile alla materia della sicurezza, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la quale non si esaurisce nell’adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Le richiamate norme statali in materia di collaudo statico degli edifici costituiscono quindi espressione di detta competenza statale pertanto la previsione regionale che rinvia ad un atto della Giunta che possa individuare “altri interventi edilizi esclusi dal collaudo” risulta in contrasto con la normativa statale di riferimento ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost .
Analoghe considerazioni valgono anche relativamente alla prevista generica esclusione dell’obbligo del collaudo per gli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati. Infatti, qualora si trattasse di opere che assolvono ad una funzione statica, ne deriverebbe una lesione della competenza statale in materia.
Per i motivi suesposti la legge deve essere impugnata di fronte alla Corte costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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