Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010. (5-2-2010)
Basilicata
Legge n.19 del 5-2-2010
n.8 del 5-2-2010
Politiche ordinamentali e statuti
19-3-2010 / Impugnata
Preliminarmente occorre osservare che la legge regionale n. 3/2010 della Regione Basilicata, recante: "Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione" è stata impugnata dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010 per violazione dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999, anche in relazione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 196/2003 e n. 4/2010.

Infatti, come afferma la Corte Costituzionale nelle sentenze sopra citate, poichè la regione Basilicata non ha ancora approvato lo Statuto, la legge elettorale regionale può modificare solamente in aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi statali vigenti, in quanto questi sono gli unici per i quali la Consulta ha ammesso l’esercizio della potestà legislativa regionale prima dell’entrata in vigore dei nuovi Statuti. L'odierna legge regionale apportando modifiche alla citata legge regionale n. 3/2010 è censurabile per le medesime motivazioni.

In particolare:

1) - gli articoli 1 e 2 della legge in esame, che incidono sul sistema di assegnazione dei seggi, prevedendo sia le modalità di assegnazione del seggio da attribuire al candidato a presidente più votato dopo il presidente eletto, sia il numero di seggi da assegnare alle circoscrizioni provinciali, introducono disposizioni che apportano modifiche di natura sostanziale alla disciplina costituzionale che regola l'elezione degli organi regionali.
Il sistema, infatti, non ammette alcuna operazione di modifica sostanziale o di integrazione prima della necessaria adozione del nuovo statuto.
Pertanto, le disposizioni della legge regionale sono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999 e con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 196/2003 e n. 4/2010;

2) - parimenti censurabile risulta la previsione di cui all'articolo 3, che prevedendo che: "la presente legge si applica per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Basilicata della decima legislatura regionale", in assenza della previsione dell'entrata in vigore del nuovo statuto, cui è demandato la definizione della forma di governo regionale che condiziona, inevitabilmente, il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio, si pone in contrasto con l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999 e con quanto stabilito dalle citate sentenze.

Si ritiene pertanto, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale, ferma restando la precedente impugnativa della l.r. n. 3/2010 e gli effetti della presente legge.

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