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Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. (29-1-2010)
Basilicata
Legge n.10 del 29-1-2010
n.7 del 5-2-2010
Politiche economiche e finanziarie
19-3-2010 /
Impugnata
L'articolo 1 della legge regionale in esame è censurabile per il motivo che di seguito si espone.
Si premette che, con delibera del 19/02/2010, il Governo ha impugnato l'articolo 11 della l.r. Basilicata n. 42/09, in quanto, nel modificare l'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, la norma amplia la sfera dei destinatari per la stabilizzazione dei lavoratori precari individuati dalla legge regionale n. 31/2008.
Al riguardo si è evidenziato, infatti, un contrasto con i limiti imposti dall’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009 in base al quale le amministrazioni pubbliche, regioni comprese, possono bandire concorsi, previo espletamento delle procedure fissate dall’art. 35, comma 4, del d.l.vo 165/2001, per assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e all’art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). La norma non è, pertanto, stata ritenuta in linea con la vigente normativa nazionale su richiamata e comporta una lesione dei principi stabiliti dall’art. 117 della Costituzione, comma 3 nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione non può derogare, nonché una lesione dei principi di cui agli artt. 3 e 97, della Costituzione.
Con l'odierno intervento normativo, la Regione, all'articolo 1, nel modificare lo stesso articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n.42 , non si adegua ai rilievi governativi ma ne replica il contenuto ampliando la platea dei destinatari. La legge, infatti, prevede la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori che hanno avuto contratti per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 "o in essere", modificando tale ultimo requisito rispetto alla precedente previsione per cui i contratti di cui sopra dovevano essere sia della stessa durata che “in essere” al momento dell'entrata in vigore della legge. Ampliando ancor di più la sfera dei destinatari, quindi, non si può che ribadire il contrasto con la normativa statale di cui alla precedente impugnazione sopra riportata e di cui si richiama interamente il contenuto. La norma in esame non essendo in linea con la vigente normativa nazionale su richiamata, comporta una lesione dei principi stabiliti dall’art. 117 della Cost., comma 3 in merito al coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione non può derogare, nonché una lesione dei principi di cui agli art. 3 e 97, della Costituzione.
Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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