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Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010. (5-2-2010)
Lombardia
Legge n.7 del 5-2-2010
n.6 del 8-2-2010
Politiche economiche e finanziarie
1-4-2010 /
Impugnata
La legge in esame è censurabile per i motivi che di seguito si espongono.
L'articolo 8, comma 1, lett. r), modifica l'art. 20 della l.r., n. 14/97, il quale disciplina la materia del collaudo dei contratti pubblici in modo difforme rispetto alla normativa statale di riferimento.
In particolare il comma 3 dell'articolo 20 novellato, prevede che per gli appalti al di sotto delle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 163/2006, per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonché per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio.
Tale norma si pone in contrasto con l'art. 120 codice dei contratti (d.leg.vo 163/2006), che disciplina la materia del collaudo in modo difforme dal legislatore regionale.
Si sottolinea, al riguardo che il codice dei contratti pubblici, all’articolo 4, disciplina il riparto di competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome, individuando, al comma 2, le materie oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni e Province autonome, e, al comma 3, le materie oggetto di competenza esclusiva dello Stato. Negli ambiti e nei profili normativi di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa dal codice, e in detti ambiti e profili lo Stato mantiene il potere regolamentare per dettare la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti non solo delle amministrazioni ed enti centrali, ma anche delle Regioni. La materia del collaudo rientra tra quelle di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
Alla luce di quanto previsto dall’articolo 4 del codice, pertanto, la Regione Lombardia non può prevedere una disciplina diversa da quella del codice, in materia di qualificazione e gare (selezione dei concorrenti, procedure, criteri di aggiudicazione), in materia di esecuzione dei contratti (compresi subappalto, direzione dei lavori, contabilità e collaudo); ciò in quanto le procedure di affidamento vanno ricondotte alla nozione di “tutela della concorrenza”, i rapporti connessi all’esecuzione del contratto alla nozione di “ordinamento civile”, materie rientranti nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione.
Anche la Corte costituzionale, successivamente alla sentenza n. 401 del 23 novembre 2007, si è pronunciata con la sentenza n. 431 del 14 dicembre 2007, con la quale ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli di due leggi regionali (la n. 12 del 2006 della Regione Campania e la n. 33 del 2006 della Regione Abruzzo), che dettavano alcune norme in materia di lavori pubblici fra le quali alcune regole sulla scelta del contraente difformi da quelle dello Stato, ribadendo che gli interventi relativi alla modalità di esecuzione dei contratti, in quanto conservano prevalente natura privatistica, rientrano nell’ambito dell’ordinamento civile e, quindi, sono di competenza esclusiva dello Stato.
Inoltre, si evidenzia la sentenza del Tar Puglia, sezione Lecce, 26 gennaio 2007, n. 178, dalla quale si stabilisce che una norma regionale che disciplini le procedure di affidamento dei contratti pubblici in maniera difforme da quanto previsto dal d.lgs n. 163/06 (codice) deve ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell’entrata in vigore del codice stesso. Questa conclusione viene accolta facendo applicazione contestuale di due principi: quello della successione delle leggi nel tempo, e quella della competenza che il codice opera a favore della legge statale.
Così disponendo il legislatore regionale eccede dalla propria competenza e, dettando norme in contrasto con le disposizioni su richiamate del Codice dei contratti, viola l'articolo 117, comma 2, lett. e) ed l), in materia di “tutela della concorrenza” e “ordinamento civile”, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Per i suddetti motivi si propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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