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Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia. (17-2-2010)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.5 del 17-2-2010
n.8 del 24-2-2010
Politiche socio sanitarie e culturali
16-4-2010 /
Impugnata
La legge regionale in esame, recante "Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia", emanata, ai sensi dell’art.1 della stessa legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione (secondo il quale “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”), è volta alla promozione e al sostegno della valorizzazione culturale e della conoscenza dei dialetti di origine veneta parlati nel territorio regionale ed elencati nell’art. 2: il triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il veneto dell’Istria e della Dalmazia, nonché il veneto goriziano, pordenonese e udinese.
La legge in esame presenta tuttavia profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 8, comma 2, secondo il quale " la Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2". Tale norma, infatti, prevedendo genericamente l’utilizzo dei soli dialetti veneti per “la cartellonistica stradale” stabilisce altresì implicitamente l’uso esclusivo di tali dialetti per i cartelli recanti i toponimi e per quelli relativi alla segnaletica stradale. Così disponendo la norma regionale eccede dalle competenze regionali, attribuendo a tali dialetti, con riferimento alla toponomastica, una tutela più ampia di quella che il legislatore statale, in attazione dell'art. 6 Cost., ha riconosciuto alle sole lingue minoritarie con la l. n. 482 del 1999. L’art. 10 della l. n. 482/99 consente infatti l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali unicamente per le minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 e nei territori individuati ai sensi dell’art.3 della stessa legge e solo in aggiunta ai toponimi ufficiali. La disposizione regionale in esame viola pertanto l’art. 6 Cost., nell’attuazione e nell’interpretazione ad esso data rispettivamente dalla menzionata l. n. 482 del 1999 e dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 159 del 2009, che ha giudicato illegittimo l’art. 11, comma 5, della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 29 del 2007, che stabiliva la facoltà per i Comuni di adottare toponimi nella sola lingua friulana, ritenendolo in contrasto con il disegno generale della l. n. 482 del 1999, fondato non solo sulla valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie, ma anche sulla preservazione del patrimonio linguistica e culturale della lingua italiana).
Tale norma regionale inoltre, stabilendo altresì implicitamente l’uso esclusivo di tali dialetti per i cartelli relativi alla segnaletica stradale incide nella competenza esclusiva statale in materia di circolazione stradale, della quale la segnaletica stradale fa parte, secondo quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 428 del 2004, e viola pertanto l’art. 117, secondo comma, lett. h). Essa contrasta in particolare con l’art. 37, comma 2-bis, del d. lgs. n. 285 del 1992, secondo il quale i Comuni e gli altri enti indicati nel comma 1 “possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana”
Per i motivi esposti si ritiene che la disposizione censurata debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 Cost.
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