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Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo. (18-2-2010)
Abruzzo
Legge n.3 del 18-2-2010
n.5 del 19-2-2010
Politiche infrastrutturali
16-4-2010 /
Impugnata
La legge regionale, che prevede l’estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale .
La norma contenuta nell’articolo 1 prevede la possibilità di estendere, su richiesta del concessionario, la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere , fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell’entità degli investimenti effettuati.
Il successivo articolo 2 dispone che la prevista estensione della durata delle concessioni sia applicabile anche alle nuove concessioni per le quali sia in corso il procedimento di rilascio.
In merito si premette che è in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunità europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e la l.r. Friuli Venezia Giulia n. 22/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, attribuisce preferenza – c.d. diritto di insistenza – al concessionario uscente. Il legislatore statale, al fine di superare le illegittimità sollevate dalla Commissione ha approvato il decreto legge n. 194/09,convertito in legge n. 25/2010, che all'articolo 1, comma 18, abroga l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e dispone una proroga, assentibile per la specificità del territorio italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al 2015.
Le norme regionali citate , invece, prevedono una deroga alla normativa statale e dispongono la possibilità di rinnovo della concessione fino ad un massimo di vent'anni. Esse , quindi, prevedendo un rinnovo automatico, non sfuggono alle conclusioni della Commissione. Quest’ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del diritto di insistenza a favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima concessione, determina disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 del Trattato. A ciò si aggiunga che le norma in esame non prevedono alcuna forma di procedura selettiva ma consentono ai concessionari che ne facciano richiesta, la proroga automatica della concessione.
Così disponendo le disposizioni regionali violano l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto non coerenti con i vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE. Inoltre violano l'articolo 117, comma 2, lett. a), un relazione ai rapporti con l'Unione europea, in quanto, come detto, è già esistente la procedura d'infrazione n. 2008/4908, pendente su analoga questione. Viola anche il medesimo articolo 117, comma 2, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.
Per questi motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell’articolo127 della Costituzione.
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