Dettaglio Legge Regionale

"Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi, e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)". (25-2-2010)
Puglia
Legge n.6 del 25-2-2010
n.40 del 2-3-2010
Politiche ordinamentali e statuti
23-4-2010 / Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 6/2010 modifica le circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano nonché provvede a modificare la l.r. n. 26/1973 (Norme in materia di circoscrizioni comunali).
La legge regionale è censurabile in relazione alle seguenti disposizioni:
1) l'articolo 1 e correlati articoli 2 e 3 prevedendo che le circoscrizioni dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi siano modificate mediante l'aggregazione dei territori del comune di Lecce ai comuni di Squinzano e Trepuzzi, senza che risulti effettuata la consultazione delle popolazioni interessate attraverso il referendum popolare, si pone in palese contrasto con il principio sancito dall'articolo 133 , secondo comma, Cost., che attribuisce alla Regione il potere, con legge regionale, di "istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circosrizioni e denominazioni", "sentite le popolazioni interessate". Ciò comporta, quindi, l'obbligo per le Regioni di procedere a tal fine mediante referendum consultivo. Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è consolidato il principio secondo cui spetta alla regione dare attuazione all'articolo 133, secondo comma Cost., la quale individua le popolazioni interessate alla variazione territoriale ed è sempre costituzionalmente obbligatoria la consultazione referendaria delle popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare da un comune ad un altro. Peraltro, la volontà espressa nel referendum da tali popolazioni direttamente interessate deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento, così che il legislatore regionale ne debba tenere conto quando adotta la propria finale determinazione. Aggiunge la Corte nelle numerose sentenze che, " in linea di principio, anche le popolazioni della restante parte del comune che subisce la decurtazione territoriale possono essere interessate alla variazione, così che il legislatore regionale, nello stabilire i criteri per individuare l'ambito della consultazione, non può escludere tali ulteriori popolazioni se non sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro interesse qualificato in rapporto alla variazione territoriale proposta" (sent.Corte Costituzionale n. 47/2003, cfr.n.94/2000, n.433/1995, n. 279/1994, n. 107/1983, n. 204/1981).
Inoltre, tale previsione è contenuta nello Statuto della regione all'articolo 19, comma 2, che prevede l'espletamento del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai mutamenti delle circoscrizioni comunali.

2) Parimenti censurabile per le predette motivazioni è l'articolo 4 che modifica a regime l'articolo 5, comma 2, della l.r. n. 26/1973 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), in quanto prevede che "In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare".

Per tali motivi si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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