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Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19.01.2010, n. 1 e al piano di indirizzo energetico ambientale regionale. (15-2-2010)
Basilicata
Legge n.21 del 15-2-2010
n.11 del 17-2-2010
Politiche infrastrutturali
16-4-2010 /
Impugnata
La legge regionale, che modifica la precedente legge regionale n.1/2010 recante il piano energetico regionale, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alla norma contenuta nell’art. 3.
Detta disposizione apporta varie modifiche all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, il quale, a sua volta, costituisce parte integrante e sostanziale della legge Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, recante Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale.
Le modifiche così apportate riguardano, in particolare, le condizioni per l’assoggettamento a denuncia di inizio attività (DIA) per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Più in dettaglio, l’art. 3 della legge regionale, che attribuisce rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, estende l’ambito di applicabilità del regime semplificato della DIA.
Al riguardo, infatti, la norma regionale aumenta le soglie per l’effettuazione degli interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile, tramite DIA, soglie che sono indicate nella tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003.
Sotto questo profilo, la norma regionale si pone in palese contrasto con quanto previsto nell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387/2003, il quale, al terzo periodo, stabilisce che “maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività” possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata.
Con la norma in parola la Regione Basilicata provvede autonomamente ad innalzare le soglie di capacità di generazione per i quali si applica la disciplina della DIA: al riguardo, infatti, la norma regionale in esame, per alcune tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevede l’estensione della DIA anche per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003.
Si configura, pertanto, una violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 387/2003 che costituisce principio fondamentale della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Cost., vincola la potestà legislativa concorrente delle regioni.
La Corte costituzionale, infatti, con la recente sentenza n. 119/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale analoga (art. 3 legge Regione Puglia n. 31/2008), la quale pure ha direttamente previsto maggiori soglie di capacità di generazione nonché caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA.
Al riguardo, la Corte costituzionale ha innanzitutto ricordato che “La costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse, sono soggetti all’autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003). Sussiste una procedura autorizzativa semplificata in relazione agli impianti con una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie indicate (tabella A, allegata al medesimo decreto legislativo), diversificate per ciascuna fonte rinnovabile: agli impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina della DIA, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da presentare al Comune competente per territorio” (punto 4.2, cons. in dir., sent. n. 119/2010), rilevando inoltre che “Riguardo alle ipotesi di applicabilità della procedura semplificata di DIA in alternativa all’autorizzazione unica, è riconoscibile l’esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di ‘produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia’, per via della chiamata in sussidiarietà dello Stato, per esigenze di uniformità, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenza n. 383 del 2005); ciò anche riguardo alla valutazione dell’entità delle trasformazioni che l’installazione dell’impianto determina, ai fini dell’eventuale adozione di procedure semplificate (in tal senso le sentenze n. 336 del 2005, in materia di comunicazioni elettroniche, e n. 62 del 2008 in materia di smaltimento rifiuti)” (punto 4.2, cons. in dir., sent. n. 119/2010).
Da ciò la Corte costituzionale ha concluso che “ maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente”.
Si propone quindi l’impugnazione della norma regionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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