Dettaglio Legge Regionale

Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. (4-3-2010)
Veneto
Legge n.17 del 4-3-2010
n.21 del 9-3-2010
Politiche socio sanitarie e culturali
30-4-2010 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante “Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

-L’art. 2 (e le disposizioni con esso inscindibilmente connesse) prevede, al comma 1, l’istituzione da parte delle ULSS della direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e della direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Lo stesso articolo prevede poi, al comma 2, che i dirigenti generali definiscano le articolazioni di tali direzioni. Tale norma regionale tuttavia, non specificando che all’istituzione dei relativi posti si provvede attraverso le modificazioni compensative della dotazione organica complessiva aziendale indicate dall’articolo 8 comma 2 del CCNL 17.10.2008 (riguardante la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa), non garantisce l’invarianza della spesa. Nè detta norma (o le altre ad essa connesse) prevede la copertura finanziaria dei maggiori oneri di spesa sicuramente derivanti dall’istituzione delle nuove direzioni, delle quali peraltro non risulta precisato il numero dei relativi dirigenti. La norma in esame pertanto, prevedendo maggiori costi senza la relativa copertura finanziaria, viola l’art. 81, quarto comma, Cost. e, intervenendo in materia disciplinata dal contratto collettivo, viola altresì l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Con specifico riferimento al necessario rispetto da parte delle regioni del principio di cui l’art. 81, quarto comma, Cost, la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 141 del 2010 – che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale del Lazio n. 9 del 2009 che istituiva i distretti socio-sanitari montani - ha precisato che “il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira» (ex multis, sentenza n. 359 del 2007); ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenza n. 213 del 2008). Né in senso contrario può valere il rilievo, sempre secondo la Corte, che le maggiori spese verranno concretamente disposte mediante i provvedimenti attuativi della disciplina legislativa in esame, giacché è proprio la legge regionale a costituire la «loro fonte primaria», donde la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.

- Lo stesso art. 2 (e le disposizioni con esso inscindibilmente connesse) inoltre non reca alcun riferimento all’emanazione del regolamento, previsto dall’articolo 8, comma 7, del menzionato CCNL 17.10.2008, con il quale le aziende devono, prima di procedere alla nomina dei dirigenti di nuova istituzione, provvedere alla definizione delle attribuzioni della nuova qualifica dirigenziale ed alla regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92. La mancata previsione di tale adempimento viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost. e inoltre intervenendo in materia disciplinata dal contratto collettivo, viola altresì l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.


Per i motivi esposti si ritiene che la disposizione censurata (e le disposizioni con essa inscindibilmente connesse) debba essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 Cost.

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