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Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale (23-3-2010)
Molise
Legge n.10 del 23-3-2010
n.10 del 1-4-2010
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 è stata deliberata l'impugnativa della legge regionale del Molise n. 10 del 23 marzo 2010, in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale.
L’ articolo 22 stabilisce ai commi 2, 3 ,4, 5, 6, 7, che gli importi delle retribuzioni di posizione da attribuire al personale ivi previsto, siano corrisposti in misura superiore a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Inoltre, il successivo comma 9, stabilisce che tutti gli incrementi della retribuzione di posizione, di cui al medesimo articolo, non gravino sul fondo del trattamento accessorio.
La disposizione regionale lede, pertanto, l’art.117, lett. l) della Costituzione, il quale riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile ( contratti collettivi).
Le disposizioni citate si pongono, altresì, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost., in quanto il personale del comparto si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione e quantificazione degli emolumenti da percepire in sede di contrattazione.
La legge regionale n. 16 del 20 agosto 2010 recante: "Misure di razionalizzazione della spesa regionale", (assentita dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre scorso, ha modificato le norme oggetto di censura governativa.
Infatti la predetta legge, all'articolo 5, comma 1 lettera h) abroga i commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 22 l.r. n. 10/2010, e, la successiva lettera i) sostituisce il comma 9 del medesimo articolo 22 adeguandosi, quindi, ai rilievi governativi.
Con tali modifiche, possono ritenersi superati i rilievi di legittimità costituzionale formulati in sede di impugnativa della citata legge regionale, per la quale si ritiene sussistano i presupposti per presentare una rinuncia di impugnativa in relazione alla legge regionale citata.
20-5-2010 /
Impugnata
La legge della Regione Molise n. 10/2010, provvede a dettare norme in materia di organizzazione dell’ amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale.
La legge regionale é censurabile per le seguenti motivazioni:
l’ articolo 22 stabilisce ai commi 2, 3 ,4, 5, 6, 7, che gli importi delle retribuzioni di posizione da attribuire al personale ivi previsto, siano corrisposti in misura superiore a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Inoltre, il successivo comma 9, stabilisce che tutti gli incrementi della retribuzione di posizione, di cui al medesimo articolo, non gravino sul fondo del trattamento accessorio.
Così disponendo, tali norme si pongono in contrasto con le norme contenute nel Titolo III del D.lgs. n. 165/2001 ( artt. da 40 a 50), le quali obbligano tutte le pubbliche amministrazioni al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione. E’ pur vero che secondo una ricostruzione fatta dalla Corte Costituzionale (sent. n. 2/2004), l’avvenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, pur determinando l’attrazione della relativa disciplina nell’ambito della materia “ordinamento civile”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, non esclude, tuttavia, che le regioni – essendo dotate, a seguito della riforma del Titolo V, di competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (art. 117, comma 4 Cost.) – possano regolamentare aspetti riconducibili alle procedure e alle modalità della contrattazione collettiva, che sono da considerarsi come riservati all’autonomia degli enti direttamente interessati. Nella fattispecie in esame, tuttavia, il legislatore regionale non si limita a disciplinare il regime procedimentale della contrattazione, ovviamente per la parte di sua competenza, ma incide sulla misura degli importi delle retribuzioni e dei relativi incrementi da corrispondere al personale regionale, che deve essere regolata in sede di contrattazione collettiva.
La disposizione regionale lede, pertanto, l’art.117, lett. l) della Costituzione, il quale riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile ( contratti collettivi).
Le disposizioni citate si pongono, altresì, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost., in quanto il personale del comparto si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione e quantificazione degli emolumenti da percepire in sede di contrattazione.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale.
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